Cassazione Civile, Ordinanza n. 24757/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La lite nasce da due fondi confinanti in Villa San Giovanni, originariamente appartenenti a un unico compendio e poi frazionati. I proprietari del fondo superiore avevano realizzato un edificio su tre piani e un muro di contenimento con terrapieno artificiale; i proprietari del fondo inferiore, nel 1986, avevano edificato un fabbricato a tre piani con finestre, in parte in aderenza al muro di contenimento e in parte arretrato rispetto ad esso. I primi avevano chiesto la demolizione della parte dell’edificio dei vicini non conforme alle distanze, ritenendo applicabile la distanza di dieci metri ex art. 9 D.M. 1444/1968. I secondi avevano resistito e, in via riconvenzionale, avevano dedotto lo sconfinamento del muro di contenimento sul loro terreno. La Corte d’appello aveva confermato l’ordine di arretramento ritenendo che il muro di contenimento fosse una "costruzione" rilevante ai fini delle distanze e che il provvedimento comunale del 2015 non ne mutasse la natura o la titolarità. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato: 1) violazione dell’art. 9 D.M. 1444/1968 e omesso esame del fatto decisivo costituito dall’avvenuta acquisizione definitiva al patrimonio comunale, con trascrizione, della striscia di terreno e dei manufatti abusivi indicati nella determina comunale n. 439/2015; 2) violazione dell’art. 9 D.M. 1444/1968 e vizio motivazionale per avere la sentenza fatto riferimento all’altezza del muro di contenimento pari a m 4,75, mentre, a loro dire, l’altezza effettiva era inferiore e, detratta la sopraelevazione abusiva da demolire, il manufatto non avrebbe superato i tre metri, con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle distanze. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, rilevando che la Corte territoriale aveva male interpretato il contenuto della determina comunale, trascurando che essa disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale anche dell’area di sedime e dell’area adiacente ai manufatti abusivi, e aveva inoltre applicato erroneamente la disciplina del muro di cinta, invece di considerare che il muro di contenimento di un terrapieno artificiale è, secondo consolidata giurisprudenza, una vera costruzione soggetta alle distanze legali, ma che nel caso concreto occorreva comunque verificare se, per effetto dell’acquisizione comunale e della normativa locale, permanga il presupposto per l’ordine di arretramento. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, affinché rivaluti gli effetti del provvedimento comunale e la disciplina urbanistica locale applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto che la decisione di merito avesse erroneamente valutato la determina comunale n. 439/2015 e non avesse compiuto alcuna specifica indagine sulla normativa locale in materia di distanze. Ha inoltre precisato che il muro di contenimento di un terrapieno artificiale è, in linea di principio, una costruzione rilevante ai fini delle distanze legali, ma che il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto se, alla luce dell’acquisizione al patrimonio comunale e degli atti richiamati, permangano i presupposti dell’ordine di demolizione o arretramento.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude l'inammissibilità del motivo ex n. 5 perché l'appello era anteriore alla disciplina dell'art. 348-ter c.p.c.
art. 9 D.M. n. 1444/1968
norma statale inderogabile sulle distanze minime tra pareti finestrate e costruzioni antistanti; la Corte ribadisce che la nozione di costruzione è più ampia di quella di edificio e che la norma si applica alle costruzioni antistanti, non solo agli edifici
art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001
richiamato per l'acquisizione al patrimonio disponibile del Comune delle opere abusive e dell'area di sedime in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
non applicabile ratione temporis al giudizio di appello introdotto nel 2008, sicché non opera la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 54, comma 2, D.L. 22.6.2012 conv. in L. n. 1234/2012
richiamato per affermare la non applicabilità temporale dell'art. 348-ter c.p.c.
base della disciplina generale delle distanze legali tra costruzioni; la nozione di costruzione è unica e comprende qualunque opera non completamente interrata con solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo
richiamato per distinguere il muro di cinta, rilevante solo se supera i tre metri di altezza, dal muro di contenimento di terrapieno artificiale, che non va trattato come muro di cinta
Massime di principio
- Nel giudizio sulle distanze legali, il giudice deve interpretare correttamente gli atti amministrativi sopravvenuti che incidano sulla titolarità o sul sedime dei manufatti, verificando se essi abbiano prodotto un'acquisizione definitiva del bene o dell'area rilevante.
- La nozione di costruzione ai fini delle distanze legali è unitaria e comprende qualsiasi opera non completamente interrata, con caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, a prescindere dalla tecnica costruttiva o dal livello di posa.
- Il muro di contenimento di un terrapieno artificiale è, di regola, una costruzione soggetta alle distanze legali, perché non coincide con il muro di cinta di cui all'art. 878 c.c. e fa corpo unico con il terrapieno contenuto.
- L'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 è norma statale inderogabile e si applica non solo agli edifici in senso stretto, ma a tutte le costruzioni antistanti pareti finestrate.
- Quando il ricorso denuncia un fatto decisivo trascurato dal giudice di merito, la censura è fondata se la decisione abbia omesso di esaminare il contenuto effettivo dell'atto su cui la parte fonda la propria difesa o eccezione.
- In presenza di un giudizio di appello introdotto prima della riforma dell'art. 348-ter c.p.c., non opera la preclusione alla deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c.
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