Cassazione Civile, Ordinanza n. 31543/2024 del 08/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia trae origine da una serie di atti dispositivi concernenti immobili già nella disponibilità della società poi fallita: un atto di scissione del 22 dicembre 2011, un atto di compravendita del 19 marzo 2013 e un atto di conferimento di immobili del 3 settembre 2014. Il fallimento della società debitrice ha agito chiedendo in via principale l’accertamento della simulazione assoluta di tali atti e, in subordine, la declaratoria di inefficacia revocatoria ex art. 66 l.f. e art. 2901 c.c. La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c., sostenendo che la domanda subordinata di revocatoria non poteva essere riproposta con semplice istanza ma richiedeva ricorso incidentale, e che non fosse stata assorbita in primo grado; 2) violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 66 l.f., contestando la prova dell’eventus damni per mancanza delle date di insorgenza dei crediti e sostenendo che, per i debiti fiscali, la scissione non arrecherebbe pregiudizio perché la disciplina speciale prevede responsabilità solidale delle società partecipanti; 3) violazione dell’art. 1414 c.c. e di normativa europea/speciale, deducendo che l’atto del 3 settembre 2014 avrebbe riguardato solo la gestione dei beni e non il trasferimento della proprietà, con conseguente inammissibilità della domanda di simulazione assoluta; 4) violazione dell’art. 145 c.p.c., lamentando l’inesistenza/invalidità della notifica alla società estera eseguita presso il domicilio del legale rappresentante anziché solo presso la sede legale. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo in parte inammissibile e in parte infondato, il terzo inammissibile perché nuovo in cassazione, e il quarto inammissibile perché basato su una questione di fatto non dedotta nei gradi di merito.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile la domanda di simulazione dell’atto di scissione del 22 dicembre 2011, ma aveva accolto la domanda subordinata di revocatoria ordinaria del medesimo atto, dichiarandolo inefficace verso la massa dei creditori; ha inoltre confermato nel resto la pronuncia di merito, compreso l’accertamento di simulazione assoluta degli altri atti dispositivi. La Corte ha ritenuto: che la domanda subordinata fosse stata effettivamente assorbita in primo grado e quindi correttamente riproposta in appello; che l’eventus damni fosse configurabile sulla base della menomazione della garanzia patrimoniale, senza che rilevasse la possibile responsabilità solidale di altri soggetti; che la censura sulla natura meramente gestoria dell’atto del 3 settembre 2014 fosse nuova; e che la questione sulla notificazione alla società estera non potesse essere introdotta per la prima volta in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esigenza del ricorso incidentale; la Corte esclude la fondatezza della censura perché la domanda subordinata era stata assorbita e quindi riproponibile secondo le regole delle domande assorbite.
Le domande ed eccezioni non accolte o assorbite in primo grado possono essere riproposte con il primo atto difensivo; la Corte applica questo principio alla domanda revocatoria.
L’eventus damni va valutato con riferimento alla menomazione della garanzia patrimoniale del debitore; non è richiesto che il creditore non possa soddisfarsi aliunde presso altri soggetti obbligati.
art. 66 L.F.
Norma utilizzata come base dell’azione revocatoria proposta dalla curatela per rendere inefficaci gli atti dispositivi nei confronti della massa dei creditori.
Richiamato nella censura sulla simulazione assoluta dell’atto del 3 settembre 2014; il motivo è dichiarato inammissibile per novità della questione.
La questione sulla notificazione alla società estera è dichiarata inammissibile perché non risultava dedotta nei gradi di merito; la Corte richiama altresì il principio già affermato sulla notificazione alle società prive di personalità giuridica.
art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 15 comma 2 d.lgs. n. 472/1997
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’insussistenza del pregiudizio in materia di debiti fiscali; la Corte lo considera irrilevante rispetto alla revocatoria ordinaria.
Richiamati in relazione alla notificazione alla persona fisica del legale rappresentante di una società priva di personalità giuridica.
Massime di principio
- La domanda o eccezione rimasta assorbita in primo grado può essere riproposta in appello con il primo atto difensivo; non è necessario proporre appello incidentale quando non vi sia stata una decisione di rigetto sul merito.
- Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni consiste nella menomazione della garanzia patrimoniale generica del debitore e va apprezzato con riferimento alla situazione patrimoniale del soggetto che ha posto in essere l’atto, senza che rilevi l’eventuale possibilità per il creditore di soddisfarsi da altri coobbligati.
- La possibile responsabilità solidale di altri soggetti non esclude, di per sé, il pregiudizio revocatorio derivante dall’uscita di un cespite dal patrimonio del debitore, se tale uscita rende più difficile la soddisfazione del credito.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di qualificazione dell’atto che richiedano accertamenti non svolti nei gradi di merito.
- La censura sulla validità della notificazione è inammissibile quando presuppone accertamenti di fatto sulla natura soggettiva del destinatario non dedotti e verificati nei giudizi di merito.
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