Cassazione Penale, Sentenza n. 35987/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 25 maggio 2026, aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti dell’indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo, la difesa deduceva violazione degli artt. 16 e 51 c.p.p., contestando l’individuazione della competenza territoriale del GIP distrettuale di Salerno: sosteneva che, per il capo 10), il luogo di commissione dovesse essere individuato a Santa Lucia di Serino, dove la sostanza sarebbe stata inizialmente detenuta prima del trasporto a Nocera Inferiore, e che fosse quindi competente il GIP distrettuale di Napoli. La Corte non ha esaminato nel merito tale censura, perché il ricorso, depositato il 9 giugno 2026 mediante PEC a un indirizzo non più abilitato a ricevere ricorsi cautelari, era stato presentato con modalità non consentite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per inosservanza delle forme di deposito. Ha ritenuto che, dal 1° aprile 2026, per i ricorsi per cassazione in materia cautelare si applicasse la disciplina ordinaria del deposito telematico ai sensi degli artt. 111-bis, 582 e 311 c.p.p.; non era più consentito il deposito tramite PEC, salvo malfunzionamento del portale dei servizi telematici debitamente certificato, accertato e attestato, circostanza non risultante nel caso concreto. La censura sulla competenza territoriale è rimasta pertanto non esaminata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen.).
Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione e secondo le forme previste dall’art. 582 c.p.p.
L'art. 582 cod. proc. pen. stabilisce che, salvo che la legge disponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il deposito dell’impugnazione deve avvenire nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, con le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis c.p.p., salvo diversa disposizione.
L'art. 111-bis cod. proc. pen. dispone, inoltre, che, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e documenti informatici.
Il deposito degli atti processuali penali avviene in via esclusiva con modalità telematiche, ferme le eccezioni previste dalla legge, tra cui quella per il malfunzionamento disciplinata dall’art. 175-bis c.p.p.
A tale modalità di deposito può derogarsi solo nell'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di comprovato malfunzionamento dei sistemi informatici.
La deroga al deposito telematico è ammessa in caso di comprovato malfunzionamento dei sistemi informatici; tale presupposto non ricorreva nel caso esaminato.
art. 87, comma 5, d.lgs. 150/2022
Fatta tale premessa, si rileva che ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. lgs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati.
La disposizione transitoria differiva l’applicazione dell’obbligo di deposito telematico fino al termine previsto dalla disciplina regolamentare per gli uffici e gli atti interessati.
art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 150/2022
Il successivo art. 87-bis, comma 1, d. lgs. n. 150/2022 stabiliva che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.
La norma consentiva in via transitoria il deposito con valore legale tramite PEC per gli atti non esclusi, ma solo entro i termini transitori fissati dalla legge e dal regolamento.
art. 3, comma 3-ter, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217
L'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 (regolamento recante "Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, n, 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44"), come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206, stabilisce, al comma 3-ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) - cioè il Tribunale ordinario -, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale.
La possibilità, per gli atti e gli uffici indicati, di utilizzare modalità non telematiche, compresa la PEC, era limitata temporalmente al 31 marzo 2026.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Nel caso di specie, il ricorso risulta depositato in data 9 giugno 2026 e, quindi, se ne deve dichiarare l'inammissibilità in base al combinato disposto degli artt. 111-bis, 582 e 591, comma 1, lett.c) cod.proc.pen.
Il deposito del ricorso cautelare tramite PEC dopo la cessazione della deroga transitoria comporta l’inammissibilità per inosservanza delle forme prescritte.
Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
La norma è indicata quale titolo di reato oggetto della misura cautelare, ma la Corte non ne esamina la configurabilità, poiché dichiara inammissibile il ricorso per ragioni formali.
Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
La norma è indicata quale titolo di reato oggetto della misura cautelare, ma la Corte non ne esamina la configurabilità, poiché dichiara inammissibile il ricorso per ragioni formali.
Massime di principio
- Dal 1° aprile 2026, in base alla disciplina normativa e regolamentare applicabile, il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato secondo le modalità telematiche ordinarie; non è più consentito inviarlo tramite PEC agli indirizzi precedentemente abilitati alla ricezione.
- La deroga al deposito telematico è ammessa in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici soltanto se debitamente certificato, accertato e attestato; in assenza di tale presupposto, l’invio del ricorso tramite PEC comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
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