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Sentenza

Sentenza del 12/03/2025 n. 6621 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

OSA ha chiesto il rimborso di 311.263,48 euro versati a titolo di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per l’anno 2020, impugnando la nota regionale di diniego del 17 febbraio 2021. Dopo il rigetto da parte della CTP di Napoli (sentenza n. 13480/17/21, depositata il 9 dicembre 2021) e della CGT di secondo grado della Campania, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) la legge campana individuava come soggetto passivo il concessionario o titolare dell’impianto, senza prevedere rivalsa sui consumatori; pertanto, secondo OSA, non le si poteva imporre di provare di aver sopportato definitivamente il costo dell’imposta; 2) l’IRBA era incompatibile con il diritto UE perché priva di una finalità specifica e la clausola che salvava le obbligazioni anteriori al 2021 doveva essere disapplicata, con conseguente rimborso anche per il 2020. La Regione si è costituita e ha chiesto il rinvio dell’udienza in attesa di un rinvio pregiudiziale pendente.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’istanza di rinvio della Regione, poiché il giudizio richiamato era trattato nella stessa udienza. Ha quindi rilevato d’ufficio che, per l’IRBA, la legittimazione passiva esclusiva nel procedimento di rimborso e nella relativa controversia spettava all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non alla Regione: il tributo, pur destinato alle Regioni, era un tributo proprio derivato di natura erariale, disciplinato e gestito essenzialmente dallo Stato. Per tale ragione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo contro la Regione. Non ha dunque deciso nel merito i due motivi sulla traslazione economica e sulla compatibilità dell’IRBA con il diritto UE. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state interamente compensate, in considerazione dell’evoluzione normativa e interpretativa e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549

    Il conseguente corollario è che l'IRBA è un tributo regionale proprio derivato, in quanto colpisce la vendita della benzina per autotrazione in base alla quantità, e non al valore, e diviene esigibile nel momento e nel luogo in cui avviene l'immissione al consumo del prodotto energetico; dunque, l'imposta è dovuta al momento della fornitura della benzina al consumatore finale e il fornitore, "in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell' art. 29 , comma 2, della legge n. 428 del 1990 ".

    La disciplina statale attribuisce agli uffici finanziari statali le funzioni essenziali di accertamento e liquidazione e rinvia alle regole delle accise per la riscossione e il contenzioso. La Corte ne ricava, nel caso concreto, la natura erariale derivata dell’IRBA e la competenza dell’Amministrazione finanziaria statale per il rimborso.

  • Art. 29, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

    Il conseguente corollario è che l'IRBA è un tributo regionale proprio derivato, in quanto colpisce la vendita della benzina per autotrazione in base alla quantità, e non al valore, e diviene esigibile nel momento e nel luogo in cui avviene l'immissione al consumo del prodotto energetico; dunque, l'imposta è dovuta al momento della fornitura della benzina al consumatore finale e il fornitore, "in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell' art. 29 , comma 2, della legge n. 428 del 1990 ".

    La Corte richiama questa disposizione quale base per l’istanza di rimborso del fornitore che abbia versato indebitamente l’imposta. La legittimazione va esercitata nei confronti dell’Amministrazione finanziaria competente, individuata nel caso dell’IRBA nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  • Art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE

    Alla luce di quanto esposto, dunque, deve ritenersi che, conformemente a quanto affermato dai giudici unionali, la legge regionale campana n. 28 del 2003 non ha previsto una "finalità specifica" ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 118/08, dovendosi considerare che il finanziamento di un fondo del bilancio regionale avente come scopi il rafforzamento patrimoniale delle aziende sanitarie locali e l'incremento del capitale di una società destinata a sviluppare programmi per la gestione del debito sanitario regionale rappresenti una finalità di bilancio, peraltro finanziata anche da altre fonti (quale la sopratassa automobilistica regionale) e comunque individuata solo in relazione ai periodi 2004 e 2005.

    Un’imposta indiretta aggiuntiva sui prodotti soggetti ad accisa è ammessa solo se persegue una finalità specifica, distinta dal generico finanziamento del bilancio, e rispetta le condizioni previste dal diritto UE. La destinazione a spese sanitarie generali o al bilancio regionale non basta: occorre un nesso concreto tra il gettito e la finalità specifica.

  • Art. 1, comma 628, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

    Sicché, per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nell'esaminata ordinanza, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa.

    La clausola che fa salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte non può mantenere l’efficacia di un’imposta incompatibile con il diritto UE: secondo il passaggio riportato, il giudice nazionale deve disapplicarla. La Cassazione, tuttavia, non ha applicato tale conclusione al merito della domanda in questo giudizio, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva della Regione.

  • Art. 363-bis c.p.c.

    Va rigettata l'istanza di rinvio presentata dalla regione Campania in attesa della decisione sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell' art. 363-bis c.p.c., dalla CGT II del Piemonte, atteso che il relativo ricorso (n. 15074 del 2024 R.G.) viene trattato nella medesima pubblica udienza odierna.

    La pendenza di un rinvio pregiudiziale non giustifica automaticamente il rinvio dell’udienza: in questo caso la richiesta è stata respinta perché il giudizio pregiudiziale era trattato nella stessa udienza.

Massime di principio

  • Per stabilire contro chi proporre una domanda di rimborso non basta considerare chi abbia incassato materialmente il gettito: occorre individuare chi, secondo la disciplina del tributo, ne gestisce accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso. Un ricorso contro un soggetto privo di legittimazione passiva può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • Per tributi regionali propri derivati, il fatto che il gettito sia attribuito a una Regione non comporta necessariamente che essa sia il soggetto legittimato passivamente nella controversia di rimborso; rilevano la natura del prelievo e le competenze amministrative stabilite dalla legge statale.
  • In base ai principi UE richiamati dalla decisione, un’imposta indiretta aggiuntiva su prodotti soggetti ad accisa deve perseguire una finalità specifica, non il mero finanziamento generale del bilancio. Una destinazione a spese sanitarie generali non è sufficiente se manca un collegamento diretto tra il gettito e i costi o gli effetti specificamente connessi al prodotto tassato.
  • La sentenza espone anche il principio secondo cui la traslazione economica dell’imposta può incidere sul diritto al rimborso, per evitare un arricchimento senza causa del soggetto passivo; tuttavia, in questa causa la Cassazione non ha deciso tale questione, perché ha definito il ricorso sulla base della carenza di legittimazione passiva della Regione.
  • Una questione conoscibile d’ufficio in Cassazione non può essere decisa se richiede accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito. La Corte ha inoltre escluso che la pendenza di un rinvio pregiudiziale imponesse il rinvio dell’udienza quando il relativo giudizio era trattato contestualmente.

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