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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10057/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per più profili: contestano la qualificazione di talune condotte come partecipazione a una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 anziché come concorso continuato in plurimi reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990; censurano la prova delle singole cessioni di stupefacente (capo 23-57) fondata sul taccuino rinvenuto presso gli indagati e su presunte duplicazioni di fatti già contestati (e quindi possibile violazione del divieto di duplicazione/ principio ne bis in idem); denunciano insufficiente individualizzazione dei ruoli e omessa o carente motivazione; per Ornela Bici si deduce che la sua condotta fosse mera connivenza non punibile; per Doboseru si contesta la qualificazione e il livello probatorio della sua partecipazione all'associazione; Mucci denuncia profili procedurali relativi al rigetto del concordato e vizio di motivazione su alcuni trasporti contestati; Salis e Stafa propendono per l'insufficienza indiziaria e per errori nella valutazione delle attenuanti/continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha emesso pronunce differenziate: - Bici Eugert e Bici Kleton: annullamento senza rinvio limitatamente ai capi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 (per l'episodio indicato) e 16 perché il fatto non sussiste; rigetto del resto del ricorso; trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena. - Hoxha Dashmir: annullamento senza rinvio limitatamente al capo 16 perché il fatto non sussiste; trasmissione per rideterminazione della pena; il resto del ricorso è rigettato. - Bici Ornela: annullamento senza rinvio per non avere commesso il fatto (assoluzione); gli altri motivi sono quindi irrilevanti. - Doboseru Alin: annullamento limitatamente al capo 2 e rinvio per nuovo giudizio su tale capo (cioè nuovo giudizio sull'accusa di partecipazione all'associazione); il resto del ricorso è rigettato. - Mucci Vladimiro: annullamento senza rinvio limitatamente al capo 4 perché il fatto non sussiste; rideterminazione della pena con detrazione dell'aumento per continuazione; i restanti motivi sono rigettati. - Salis Alessio: ricorso rigettato; condanna confermata per il capo 27. - Stafa Ervin: annullamento senza rinvio limitatamente al capo 4 perché il fatto non sussiste e conseguente rideterminazione della pena (con decurtazione dell'aumento per continuazione); il resto del ricorso è rigettato. In sintesi la Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi disponendo annullamenti limitati per vizi di duplicazione/insufficienza probatoria o per carenza di prova, ha disposto nuovi giudizi/ridefinite pene ove necessario e ha confermato le condanne e le valutazioni motivazionali ritenute fondate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico stupefacenti)

    art. 73; art. 74; art. 80; art. 73, comma 7; art. 74, comma 7

    Art. 74 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) è stato applicato quando la Corte ha ritenuto esistente un nucleo organizzato con base logistica, suddivisione di ruoli e reiterazione; art. 73 (detenzione e cessione) è stato utilizzato per i singoli reati-fine. La Corte evidenzia che l'esistenza dell'associazione richiede elementi di organizzazione e non può riconoscersi sulla sola commissione di più reati-fine senza prova di inserimento funzionale continuativo.

  • cod. pen.

    art. 81 (continuazione); art. 114; art. 133

    Art. 81 è richiamato in relazione all'aumento per continuazione e al rischio di duplicazione di fatto; la Corte ha annullato condanne ove una contestazione risultava duplicativa. Art. 114/133 citati in rapporti con la valutazione delle circostanze attenuanti e della determinazione della pena; la Corte ha richiamato il principio che le attenuanti richiedono adeguata motivazione e non devono essere negate in modo arbitrario.

  • cod. proc. pen.

    art. 599-bis; art. 602 (e comma 1-bis); art. 523

    Art. 599-bis (concordato) e le norme sul procedimento di appello sono state valutate: la Cassazione ha ritenuto che il rigetto del concordato e la sentenza pronunciata subito dopo siano impugnabili in cassazione e che, se le parti hanno comunque concluso nel merito, non sussiste nullità automatica; art. 602/523 richiamati in relazione al contraddittorio e alle modalita' di discussione in appello.

  • principi giurisprudenziali richiamati

    alcune Sezioni della Corte di Cassazione citate in motivazione (es. Sez. 6 n. 3090/1981; Sez. 2 n. 48029/2016...)

    La Corte ricorda che in un contesto associativo o di concorso reiterato non è sempre necessario individuare punto per punto il ruolo materiale di ciascun concorrente in ogni singola cessione; è però necessario motivare l'esistenza di un contributo consapevole e volontario. Richiami giurisprudenziali sono utilizzati per delimitare prova, individualizzazione e onere motivazionale.

Massime di principio

  • Distinzione associazione per delinquere vs concorso continuato: per qualificare la prima serve prova di una struttura organizzativa, base logistica, suddivisione dei ruoli e programmazione continuativa; la mera commissione di più reati-fine non basta.
  • Annotazioni contabili/taccuini: un libro di appunti può essere utile elemento indiziario ma necessita di correzioni e riscontri esterni per attribuire singole cessioni a singoli imputati; il rischio di duplicazione di contestazioni impone che il giudice escluda sovrapposizioni tra capi o escluda i capi ridondanti.
  • Connivenza familiare o atto minimo (es. accompagnare il coniuge, fare uno squillo): tali condotte possono restare nella soglia della connivenza non punibile se non dimostrano un apporto attivo e significativamente agevolatore dell'attività criminosa.
  • Individualizzazione del ruolo: nel contesto di un'organizzazione criminale con fungibilità dei ruoli il giudice non deve indicare il ruolo materiale per ogni singolo atto, ma deve motivare il convincimento che ciascun imputato abbia dato un contributo consapevole e volontario.
  • Duplicazione e continuazione: il giudice deve evitare di computare due volte lo stesso fatto sotto capi diversi; se emerge che un capo è ricomprendente di un altro, l'annullamento parziale è necessario per evitare illegittime aggravazioni per continuazione.
  • Concordato in appello: il rigetto della proposta di concordato e la successiva pronuncia sentenziale sono impugnabili; la corretta gestione procedurale richiede che le parti abbiano opportunità di concludere nel merito o di formulare osservazioni, ma la rinuncia implicita alla riapertura del dibattimento può rendere legittima la sentenza emessa subito dopo il rigetto.
  • Valutazione delle attenuanti e collaborazione: l'applicazione di attenuanti per collaborazione/confessione richiede che le dichiarazioni abbiano un concreto apporto alle indagini o abbiano sottratto risorse decisive all'associazione; dichiarazioni generiche o reticenti possono non giustificare l'attenuante.

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