Cassazione Civile, Ordinanza n. 28330/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto di agenzia nel settore assicurativo. Una società di agenzia e l'agente in proprio avevano convenuto la compagnia preponente chiedendo varie indennità di fine rapporto previste dall'accordo nazionale agenti per un lungo arco temporale, differenze provvigionali su contributi e fondo vittime della strada, l'indennità ex art. 1751 c.c. e il risarcimento del danno all'immagine, sostenendo che il recesso della compagnia fosse privo di giusta causa. In primo grado fu esclusa la legittimazione attiva dell'agente persona fisica, fu ritenuto che il recesso non fosse giustificato ai sensi della disciplina legale ma qualificabile come recesso con indicazione dei motivi previsto pattiziamente, e furono liquidate solo le indennità di fine rapporto. In appello fu riconosciuto un importo inferiore, dopo detrazione di quanto già pagato dalla compagnia. Il successivo ricorso per cassazione dell'attrice fu rigettato con sentenza n. 17402/2022. Con il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. si deducevano sei errori di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.: 1) supposta esistenza della rappresentanza della compagnia in capo a soggetti che, secondo i ricorrenti, rappresentavano un'altra società; 2) erronea affermazione che il motivo di cassazione sulla detrazione della somma pagata difettasse dell'indicazione di fatti decisivi omessi in appello; 3) analoga erronea affermazione riferita a un diverso motivo sullo stesso tema della detrazione; 4) erronea affermazione che nel ricorso per cassazione non fossero state riportate le clausole dell'accordo nazionale agenti rilevanti per censurare la falsa applicazione; 5) erronea supposizione che nei gradi di merito fosse stata chiesta la qualificazione del recesso come recesso con indicazione dei motivi; 6) erronea esclusione della legittimazione attiva dell'agente persona fisica, che i ricorrenti assumevano invece emergere da documenti di causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i primi, secondi, terzi, quinti e sesti motivi di revocazione fossero inammissibili perché non denunciavano un vero errore revocatorio, ma pretendevano in sostanza un nuovo giudizio di cassazione o censuravano valutazioni già esplicitamente compiute nella sentenza n. 17402/2022, su punti controversi. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: dalla lettura del ricorso per cassazione risultava riportato solo l'art. 12 ter dell'accordo nazionale agenti, ma non le ulteriori clausole ritenute necessarie per scrutinare la censura di falsa applicazione. In definitiva la Corte ha rigettato il ricorso per revocazione, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
regola l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.
l'errore di fatto revocatorio è ammissibile solo se il fatto supposto o negato dalla sentenza non era oggetto di punto controverso e risulta in modo incontrovertibile dagli atti; è escluso quando la questione è stata già decisa in sentenza.
le censure che investono l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e l'omesso esame di fatti decisivi attengono al vizio motivazionale e non all'errore revocatorio.
richiamato solo nel riepilogo delle difese in appello, per l'eccezione di inammissibilità di domande nuove.
richiamato come base della domanda di indennità di fine rapporto dell'agente.
art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
richiamato quale parametro per il contributo unificato ulteriore.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere usata per contestare un punto che la precedente sentenza di cassazione abbia espressamente esaminato e deciso: in tal caso si denuncia, al più, un errore di giudizio.
- L'errore revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto non controverso, risultante in modo incontrovertibile dagli atti; non ricorre quando la censura mira a sovrapporre una diversa lettura del merito o degli atti processuali.
- Le doglianze che prospettano insufficienza di specificità, omesso esame di fatti decisivi o errata valutazione delle prove appartengono al sindacato di legittimità ordinario e non all'errore di fatto revocatorio.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di norme o clausole contrattuali deve essere autosufficiente e riportare gli snodi testuali necessari alla completa comprensione della doglianza; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La qualificazione del recesso e la verifica della legittimazione ad agire, quando già frutto di un accertamento di merito e di una successiva valutazione di legittimità, non possono essere rimesse in discussione tramite revocazione sotto forma di preteso errore percettivo.
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