Ordinanza n. 1294/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta che decreta in data 05.03.2025 la revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato presentata dal sig. D'Alessandro Eduardo in favore del sig. Hettige in data 23.02.2024 e notificato e conosciuto dal lavoratore ricorrente a seguito di accesso agli atti in data 26.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta che, in relazione a una domanda presentata da un datore di lavoro in suo favore, ha revocato il nulla osta e rigettato la richiesta di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato. Il provvedimento si fonda sull'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 23 del testo unico sull'immigrazione, con riferimento alla qualificazione professionale e alla formazione culturale acquisita nel Paese d'origine, ritenute necessarie ai fini dell'integrazione professionale. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo inoltre che le carenze dell'istanza originaria dipendessero da un lapsus calami del datore di lavoro, successivamente divenuto irreperibile e indisponibile. Ha altresì documentato di avere conseguito, nelle more, una nuova occasione di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che le censure relative al difetto di motivazione e alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non fossero idonee, allo stato degli atti, a dimostrare l'effettivo possesso degli specifici requisiti richiesti dall'art. 23 del testo unico sull'immigrazione. Il lapsus calami asseritamente commesso dal datore di lavoro nella domanda originaria non è stato ritenuto rilevante, anche considerando che il datore si era ingiustificatamente reso irreperibile e indisponibile. Il giudice ha precisato che la nuova occasione di lavoro documentata dal ricorrente potrebbe essere valutata dalla Prefettura ai fini della verifica dei requisiti per il rilascio di un diverso titolo che autorizzi la permanenza sul territorio nazionale, senza tuttavia incidere sull'esito della domanda cautelare relativa al provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è stata considerata quale base dei requisiti relativi alla qualificazione professionale e alla formazione culturale acquisita nel Paese d'origine, necessari ai fini dell'integrazione professionale dello straniero.
La dedotta violazione del preavviso di rigetto non è stata ritenuta idonea a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina sull'ingresso per lavoro.
La domanda incidentale di sospensione è stata esaminata e respinta in sede cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la deduzione di vizi procedimentali, quali il difetto di motivazione o la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, non è di per sé sufficiente a ottenere la sospensione di un provvedimento quando non consenta di comprovare il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina applicabile.
- In materia di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato, la verifica dei requisiti di qualificazione professionale e formazione culturale previsti dall'art. 23 d.lgs. 286/1998 costituisce un presupposto sostanziale autonomo, che non può essere superato mediante il mero richiamo a un errore materiale contenuto nella domanda del datore di lavoro.
- Una nuova occasione di lavoro documentata nelle more del giudizio può essere valutata dall'amministrazione ai fini dell'eventuale rilascio di un diverso titolo di soggiorno o di permanenza, ma non determina automaticamente la sospensione del provvedimento che ha revocato il precedente nulla osta.
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