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Ordinanza

Ordinanza n. 1112/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202300118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Obbligo di adempiere a un Protocollo di intesa e a un’Intesa interregionale, con domanda di condanna al pagamento di € 245.928,02

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Consorzio Bonifica Cellina - Meduna di adempiere al Protocollo di intesa del 23 novembre 1995 e all’Intesa interregionale del 7 luglio 1994, nonché la condanna al pagamento di € 245.928,02. Il TAR ha esaminato d’ufficio la propria competenza territoriale, applicando i criteri dell’art. 13, commi 1 e 3, c.p.a. Poiché la controversia riguarda un’Intesa interregionale produttiva di effetti in più Regioni, non risultano applicabili né il criterio della sede dell’autorità amministrativa né quello dell’efficacia territoriale limitata a una singola Regione. Il TAR ha inoltre ritenuto non direttamente applicabile il criterio del comma 3, in quanto gli effetti ultraregionali non promanano da un unico soggetto avente sede nella circoscrizione di un solo tribunale, ma da due soggetti con sede nelle circoscrizioni di più tribunali.

La decisione

Il TAR Veneto ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha interpretato estensivamente il criterio residuale dell’art. 13, comma 3, c.p.a., ritenendo che esso comprenda, oltre agli atti statali ad efficacia ultraregionale espressamente previsti, anche gli atti interregionali ad efficacia ultraregionale. Tale soluzione è stata ritenuta necessaria per evitare il forum shopping e per assicurare il principio del giudice naturale precostituito per legge. È stato individuato come giudice competente il TAR Lazio - Roma, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini perentori di legge. La regolazione delle spese è stata rimessa al giudice competente; nulla è stato disposto sulle spese nella presente fase.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”

    La disposizione prevede, in via coordinata, il criterio della sede dell’autorità amministrativa e quello dell’efficacia territoriale limitata dell’atto. Quest’ultimo prevale sul criterio della sede quando gli effetti diretti sono circoscritti a una sola Regione.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    “Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma”

    La disposizione, avente carattere residuale, è stata interpretata estensivamente nel senso di ricomprendere anche gli atti interregionali ad efficacia ultraregionale, quando non siano applicabili i criteri del comma 1.

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la decisione sulla competenza territoriale.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Il criterio della sede di servizio dei pubblici dipendenti è stato ritenuto non rilevante nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda un atto o un accordo interregionale i cui effetti diretti si estendono a più Regioni, non è applicabile il criterio dell’efficacia territoriale limitata previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.a., né il criterio della sede dell’autorità quando l’atto non è riconducibile a un’unica autorità amministrativa territorialmente localizzata.
  • Il criterio residuale dell’art. 13, comma 3, c.p.a. deve essere interpretato estensivamente, in funzione della sua natura residuale, includendo anche gli atti interregionali ad efficacia ultraregionale quando gli effetti dell’atto promanino da soggetti aventi sede nelle circoscrizioni di più tribunali.
  • L’individuazione del TAR competente per controversie relative ad atti interregionali ad efficacia ultraregionale deve evitare il forum shopping e assicurare il principio del giudice naturale precostituito per legge; in tale ipotesi è competente il TAR Lazio - Roma.
  • La declaratoria di incompetenza territoriale consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente nei termini perentori previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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