Ordinanza n. 1085/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro n. 159/2023, avente il seguente dispositivo: «accerta e dichiara il diritto del ricorrente di beneficiare del bonus cd. “carta docente” per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e per l’effetto condanna il ministero dell’istruzione ad erogare in favore del ricorrente il suddetto bonus nella misura di € 500, oltre interessi legali».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva riconosciuto il diritto al bonus "carta docente" e condannato il Ministero al pagamento di 500 euro oltre interessi legali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, n. 159/2023. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a beneficiare del bonus "carta docente" per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento del bonus nella misura di 500 euro, oltre interessi legali. Nonostante il sollecito, il commissario ad acta precedentemente individuato in un dirigente generale del Ministero, con facoltà di delega, non aveva provveduto a dare esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di adottare le iniziative necessarie per assicurare l’attuazione della decisione giudiziale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente l’inadempimento rispetto al giudicato e ha disposto la sostituzione del commissario ad acta precedentemente nominato. Ha nominato quale nuovo commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, attribuendogli la facoltà di delegare altro dirigente o funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, compia tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione delle statuizioni giudiziali. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il Tribunale non ha disposto sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non esegue il giudicato e il commissario ad acta già nominato rimane inerte, il giudice dell’ottemperanza può sostituire il commissario e nominarne un altro, anche appartenente a un’amministrazione diversa, conferendogli il potere di delega.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza opera in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente e deve adottare tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni contenute nel giudicato entro il termine assegnato dal giudice.
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