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Ordinanza

Ordinanza n. 1088/2026 - Torino, Sezione 3

Istanza ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro n. 755/2023, che ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente di usufruire del beneficio economico della “Carta Docente” per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero a consegnarle detta carta caricando su essa l’importo di € 1.500,00.

Giustizia amministrativa202400938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere, rilevando che il procedimento di ottemperanza si era completato a seguito dell’intervenuta esecuzione del giudicato. Non sono state disposte statuizioni sulle spese, in ragione della natura meramente incidentale e non autonoma della fase processuale e della posizione del Commissario ad acta quale ausiliario del giudice, non parte del giudizio.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che riconosceva il diritto alla Carta Docente per tre anni scolastici e ordinava l’accredito di euro 1.500,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso una fase di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando la perdurante inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Torino n. 755/2023. Con precedente sentenza del TAR Piemonte n. 195/2025, il giudice amministrativo aveva ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, nominando quale Commissario ad acta il Direttore Generale competente del Ministero e fissando una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute. Persistendo l’inadempimento, il ricorrente ha depositato un’istanza per l’adozione di ulteriori provvedimenti, inclusa l’eventuale sostituzione del Commissario ad acta. Il TAR ha quindi ordinato al Commissario di depositare una relazione sull’attuazione del giudicato e sulle ragioni del ritardo. Nelle more, il ricorrente ha comunicato che l’obbligazione era stata adempiuta e ha chiesto la declaratoria di cessata materia.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    istanza ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’istanza presentata nella fase di ottemperanza per sollecitare l’adozione di ulteriori misure esecutive in presenza di persistente inadempimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso della fase di ottemperanza, l’amministrazione dà integralmente esecuzione al giudicato, il giudice dichiara il non luogo a provvedere, non essendovi più attività esecutiva da disporre.
  • La fase incidentale di ottemperanza si conclude senza una pronuncia di merito ulteriore quando l’obbligo conformativo derivante dal giudicato risulta integralmente adempiuto nelle more del giudizio.
  • Il Commissario ad acta è ausiliario del giudice e non parte del processo; la sua presenza o attività non comporta, di per sé, l’applicazione nei suoi confronti di statuizioni sulle spese.
  • La natura meramente incidentale e non autonoma della fase di ottemperanza può giustificare l’assenza di una pronuncia sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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