Ordinanza n. 1087/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro n. 1810/2023, a mezzo della quale il Giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla c.d. “Carta Elettronica del Docente”, dell’importo nominale di € 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’amministrazione e del commissario ad acta nell’esecuzione del giudicato relativo all’accredito di € 2.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, n. 1810/2023, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditargli sulla Carta Elettronica del Docente l’importo nominale di € 2.000,00 quale contributo per la formazione. Dopo l’accoglimento del ricorso in ottemperanza, il TAR aveva nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero, con facoltà di delega. Rilevata la perdurante inerzia dell’amministrazione e del commissario, il ricorrente ha presentato un’istanza ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., chiedendo ulteriori determinazioni per assicurare l’esecuzione del titolo giudiziale. Nelle more, con nota depositata l’8 maggio 2026, il ricorrente ha dato atto dell’integrale accredito della somma riconosciuta dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza ex art. 114, comma 6, c.p.a., perché il titolo giudiziale era stato integralmente eseguito mediante l’accredito dell’importo dovuto. Il Collegio ha inoltre rilevato che il commissario ad acta è un mero ausiliario del giudice e non una parte del giudizio; pertanto, una volta intervenuta l’esecuzione del titolo, non sussisteva più alcuna esigenza di adottare determinazioni sul suo operato nel procedimento di ottemperanza. Le spese sono state dichiarate irripetibili, con la formula "nulla in punto spese".
Norme richiamate
art. 21 c.p.a.
il commissario ad acta è mero ausiliario del giudice e non parte
Il commissario ad acta, in quanto ausiliario del giudice, non assume la qualità di parte; una volta intervenuta l’esecuzione del giudicato, non occorre adottare ulteriori determinazioni sul suo operato.
art. 114, comma 6, c.p.a.
L’istanza diretta a ottenere ulteriori determinazioni per assicurare l’ottemperanza non richiede più una pronuncia quando, nelle more, il giudicato sia stato integralmente eseguito.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un procedimento di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale, viene meno l’esigenza di ulteriori provvedimenti esecutivi e il giudice dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza pendente.
- Il commissario ad acta è un ausiliario del giudice e non una parte del giudizio di ottemperanza; pertanto, l’intervenuta esecuzione del giudicato esclude la necessità di adottare ulteriori determinazioni sul suo operato.
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