Ordinanza n. 1086/2026 - Torino, Sezione 3
Istanza ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. quanto al ricorso n. 1712 del 2024: Per l’esecuzione ed ottemperanza della sentenza definitiva n. 206/2023 del Tribunale ordinario di Ivrea sezione lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta docente in favore della docente D’Avanzo Maria Carmela, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ovvero per un importo totale di € 2.000,00. quanto al ricorso n. 1891 del 2024: Per l’esecuzione ed ottemperanza della sentenza definitiva n. 169/2023 del Tribunale ordinario di Asti sezione lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta docente in favore di parte ricorrente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo totale di € 2.000,00. quanto al ricorso n. 54 del 2025: Per l’esecuzione ed ottemperanza della sentenza definitiva n. 477/2023 del Tribunale di Torino sezione lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta del docente in favore delle ricorrenti per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ovvero per un importo totale di € 2.500,00 per ciascuna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 655/2025, resa in ottemperanza di tre sentenze del giudice ordinario sul riconoscimento del bonus carta docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto istanza ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando la perdurante inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del TAR Piemonte n. 655/2025 del 16 aprile 2025. Tale sentenza aveva ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alle sentenze definitive del Tribunale di Ivrea, del Tribunale di Asti e del Tribunale di Torino, riconoscendo alle docenti il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui per ciascun anno scolastico, e aveva individuato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato. A seguito della perdurante inerzia, le ricorrenti hanno sollecitato l’esecuzione. Con ordinanza n. 1821 dell’11 dicembre 2025, il TAR ha ordinato al commissario ad acta di depositare una relazione sull’andamento dell’esecuzione e sulle ragioni dell’inadempimento. Il commissario ha riferito che il Ministero, con nota del 24 dicembre 2025, aveva comunicato l’avvenuta esecuzione della sentenza n. 655/2025 mediante accrediti effettuati il 9 e il 23 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere, ritenendo completato il procedimento di ottemperanza in ragione dell’avvenuta esecuzione della sentenza n. 655/2025 da parte del Ministero. Non è stata adottata alcuna ulteriore misura nei confronti dell’Amministrazione o del commissario ad acta. Il Collegio ha disposto nulla sulle spese, considerando la fase meramente incidentale e non autonoma del giudizio e rilevando che il commissario ad acta è ausiliario del giudice, non parte processuale.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
Istanza ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm.
La disposizione è stata utilizzata per sollecitare l’esecuzione di una precedente pronuncia resa in sede di ottemperanza, in presenza di una dedotta perdurante inottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso della fase di ottemperanza, l’amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il comando giudiziale, il giudice dell’ottemperanza dichiara il non luogo a provvedere, non essendovi ulteriori attività esecutive da disporre.
- Il commissario ad acta nominato nell’ambito del giudizio di ottemperanza opera quale ausiliario del giudice e non assume la qualità di parte processuale; per tale ragione, nella fase incidentale relativa alla verifica dell’esecuzione, non sussistono ordinariamente ragioni per porre le spese a suo carico.
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