Cassazione Civile, Ordinanza n. 22510/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ente contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione IRES una maggiore imposta per plusvalenze ritenute realizzate dalla cessione di due immobili, siti in Guidonia e Palestrina, qualificati dall'Ufficio come terreni edificabili e tassati come redditi diversi ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riconoscendo alcuni costi incrementativi per l'immobile di Guidonia e rigettando il resto; in appello la CTR aveva confermato l'accertamento, negando la prova di spese incrementative per entrambi gli immobili. In cassazione la ricorrente deduceva, con un unico motivo formalmente prospettato come violazione di legge, due censure: da un lato sosteneva che i beni ceduti, essendo inseriti nell'inventario e relativi all'impresa, dovessero essere assoggettati al regime dei beni d'impresa, con conseguente applicazione degli artt. 65 e 144 TUIR e non degli artt. 67 e 68; dall'altro assumeva che, in ogni caso, l'art. 67 TUIR non fosse applicabile perché sui terreni esistevano già fabbricati, sicché non si trattava di terreni edificabili. L'Agenzia eccepiva anche l'inammissibilità per giudicato interno e comunque chiedeva il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata non affrontava la questione, posta in cassazione, della qualificazione del reddito come reddito d'impresa anziché reddito diverso, né quella dell'inapplicabilità dell'art. 67 TUIR ai terreni già edificati; inoltre la ricorrente non aveva indicato in modo autosufficiente di avere dedotto tali specifiche questioni nei precedenti gradi di merito. La Corte ha quindi ritenuto entrambe le censure nuove rispetto al thema decidendum definito in appello, e perciò precluse in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma sulla tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili; la Corte non ne esamina il merito applicativo, perché le censure che ne contestavano l'operatività sono state dichiarate inammissibili come nuove.
art. 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale disposizione sui criteri di determinazione delle plusvalenze; la sua applicazione concreta non viene affrontata nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 65 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocato dalla ricorrente per sostenere che i cespiti, essendo relativi all'impresa, dovessero seguire il regime fiscale dei beni d'impresa.
art. 144 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente in collegamento con l'art. 65 TUIR per sostenere l'inquadramento dei beni ceduti come beni d'impresa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale del motivo di ricorso per cassazione, poi ritenuto inammissibile.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o comunque non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri specificamente di averle già devolute ai giudici di merito e indichi l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si denuncia una questione non esaminata nella sentenza impugnata, occorre allegare e localizzare puntualmente nei precedenti gradi di giudizio la relativa deduzione, altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione secondo cui il reddito contestato avrebbe natura diversa da quella accertata dall'Ufficio, o che il bene ceduto rientrerebbe in un regime fiscale differente, deve risultare già compiutamente introdotta nel giudizio di merito; in mancanza, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
- La contestazione del presupposto impositivo e quella del criterio di calcolo della plusvalenza sono temi distinti: ciascuno deve essere specificamente devoluto e trattato nei gradi di merito, altrimenti la relativa censura è preclusa in cassazione.
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