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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25094/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (vitaliziati)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di mantenimento stipulati nel novembre e dicembre 2009, con cui una parte si obbligava a prestare assistenza ai beneficiari in cambio del trasferimento della proprietà di alcuni immobili. I beneficiari agivano per la risoluzione per inadempimento, deducendo che l'obbligo di assistenza non era stato adempiuto, e chiedevano la restituzione dei beni trasferiti. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello confermava. In cassazione la parte soccombente deduceva: (1) violazione degli artt. 1175, 1176, 1218 e 1220 c.c., sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto conosciuto e accettato, al momento della stipula, il comportamento del vitaliziato che avrebbe reso più difficile la prestazione; (2) violazione degli artt. 1218 e 1453 c.c., assumendo che la disponibilità a riprendere l'assistenza escludesse la risoluzione; (3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita erronea valutazione delle prove e dei testi; (4) violazione dell'art. 167 c.p.c. per avere qualificato come domanda riconvenzionale tardiva la richiesta di restituzione delle prestazioni già eseguite, che secondo la ricorrente sarebbe stata una conseguenza automatica della risoluzione; (5) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in relazione alla statuizione sul contributo unificato. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili o manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al merito e non consentita in cassazione; ha inoltre affermato che il vitalizio è contratto a esecuzione continuata o periodica, sicché la risoluzione per inadempimento non comporta automaticamente la restituzione delle prestazioni già eseguite, rendendo corretta la qualificazione della relativa domanda come riconvenzionale e la sua tardività; infine, ha ritenuto corretta anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quale conseguenza legale del rigetto dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, oltre a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e alla somma in favore della Cassa delle ammende, applicando inoltre l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sulla condivisione della proposta ex art. 380-bis c.p.c. e sulla ritenuta mancanza di censure ammissibili contro la valutazione di merito e contro la qualificazione giuridica della domanda restitutoria.

Norme richiamate

  • artt. 1175, 1176, 1218 e 1220 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare l'affermazione di inadempimento e sostenere che l'assistenza fosse divenuta impossibile o comunque non esigibile nelle concrete circostanze; la Corte ritiene però che la doglianza investa una rivalutazione del fatto.

  • artt. 1218 e 1453 c.c.

    Richiamati per sostenere che la disponibilità a riprendere la prestazione escludesse la risoluzione; la Corte osserva che la censura è di merito e non scalfisce la decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre un vizio motivazionale/di motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione della sentenza di merito presenti tali vizi e ribadisce il limite del giudizio di cassazione rispetto alla valutazione delle prove.

  • art. 167 c.p.c.

    La Corte conferma che la domanda di restituzione delle prestazioni già eseguite, nei contratti di vitalizio, non discende automaticamente dalla risoluzione ed è stata correttamente trattata come riconvenzionale subordinata, quindi soggetta al termine di cui all'art. 167 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Procedura di definizione accelerata; la Corte richiama la proposta di decisione e la condivisione del Collegio, con conseguente declaratoria di inammissibilità e applicazione delle conseguenze di cui all'art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la disciplina della responsabilità aggravata, condannando la ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quale conseguenza legale del rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché l'apprezzamento di testimonianze, documenti e attendibilità dei testi spetta al giudice di merito.
  • La motivazione è censurabile solo se inesistente, apparente o manifestamente illogica; se il giudice di merito espone un iter argomentativo minimo e coerente, la doglianza è inammissibile.
  • Nei contratti di vitalizio, qualificabili come rapporti a esecuzione continuata o periodica, la risoluzione per inadempimento produce effetti recuperatori solo nei limiti compatibili con tale struttura contrattuale, sicché la restituzione delle prestazioni già eseguite non è automatica come nei contratti a esecuzione istantanea.
  • Se la restituzione delle prestazioni già eseguite non deriva automaticamente dalla risoluzione, la relativa domanda deve essere proposta e qualificata processualmente come domanda riconvenzionale, soggetta alle preclusioni dell'art. 167 c.p.c.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la mancata corrispondenza tra le censure e il giudizio finale può integrare i presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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