Cassazione Civile, Ordinanza n. 30667/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale per il pagamento di contributi e sanzioni relativi a più collaboratori, nel periodo 1 ottobre 2005 - 30 settembre 2010. La società opponente contestava la pretesa sostenendo che i collaboratori non fossero agenti, ma procacciatori d'affari, e quindi che non fossero dovuti i contributi ENASARCO. In appello la società aveva dedotto, in sintesi: 1) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., perché alcune sentenze passate in giudicato avrebbero già qualificato quei soggetti come procacciatori d'affari; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1742 c.c., per avere il giudice ravvisato un rapporto di agenzia senza una valutazione autonoma e specifica della posizione di ciascun collaboratore, e nonostante lettere d'incarico che non richiamavano alcuni elementi tipici dell'agenzia; 3) falsa applicazione dell'art. 1742 c.c., per avere ricondotto a rapporto di agenzia anche altri collaboratori sulla base di elementi ritenuti equivoci come modalità della prestazione, importi fatturati e frequenza delle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il preteso giudicato esterno era stato allegato in modo generico e senza adeguata dimostrazione; ha poi ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, miravano in realtà a sovvertire l'accertamento di merito compiuto nei giudizi di merito, fondato su una valutazione complessiva e coerente delle prove (verbale ispettivo, lettere d'incarico, fatture, deposizioni). La Corte ha ribadito che il discrimine tra agenzia e procacciamento d'affari è dato soprattutto da stabilità e continuità dell'incarico: l'agenzia ricorre quando l'attività promozionale è non episodica e finalizzata alla promozione di una serie indefinita di affari; il procacciamento d'affari, invece, è episodico e occasionale. La ricorrente è stata anche condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato è stato invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che il preteso giudicato esterno non fosse stato adeguatamente dimostrato né specificamente illustrato nella sua portata vincolante nei confronti della parte resistente.
La censura di violazione del principio di disponibilità e della valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile perché diretta, in sostanza, a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
La Corte ha richiamato la nozione di contratto di agenzia come collaborazione professionale autonoma, non episodica e stabile, avente ad oggetto la promozione di affari; ha contrapposto tale schema al procacciamento d'affari, che è occasionale ed episodico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso, ma le censure sono state giudicate inammissibili perché, dietro la violazione di legge, tendevano a un nuovo esame del merito.
È stata la norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità ha comportato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere valorizzato solo se è allegato e dimostrato in modo specifico; la parte che lo invoca deve indicarne contenuto, portata e idoneità a vincolare il diverso giudizio, non essendo sufficiente un richiamo generico.
- La distinzione tra agenzia e procacciamento d'affari dipende soprattutto dalla stabilità e continuità dell'incarico: l'agenzia presuppone una collaborazione professionale autonoma non episodica, finalizzata alla promozione di una serie indefinita di affari; il procacciamento d'affari si caratterizza invece per occasionalità, episodicità e mancanza di stabile vincolo promozionale.
- Nei giudizi di legittimità, la censura che formalmente denuncia violazione di legge ma in realtà mira a una nuova valutazione delle prove è inammissibile, specie quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione coerente e da un apprezzamento complessivo del compendio istruttorio.
- In materia previdenziale, la qualificazione del rapporto deve essere fatta guardando alla reale natura del rapporto concretamente svolto, non alla sola denominazione formale o a singoli elementi isolati del regolamento contrattuale.
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