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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02924/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità di una vasta superficie di terreni, in precedenza coltivati a seminativo e uliveto e destinati alla realizzazione di un ospedale. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione del proprietario, ritenendo congrua l'indennità liquidata dall'ASL e qualificando i terreni come non edificabili, con conseguente applicazione del criterio del valore agricolo di mercato. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: con i primi due ha sostenuto che i terreni ricadevano in zona urbanistica omogenea B e che, in base alla normativa regionale pugliese, dovevano considerarsi comunque legalmente edificabili ai fini indennitari, sicché l'indennità non poteva essere commisurata al solo valore agricolo; con il terzo ha lamentato che la Corte territoriale avesse usato il valore agricolo medio invece del valore venale pieno che, a suo dire, l'ASL avrebbe riconosciuto in sede amministrativa; con il quarto ha contestato la liquidazione dell'indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto, assumendo che dovesse essere parametrata al valore di mercato dei fondi e non al valore agricolo medio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la norma regionale invocata era stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con conseguente cessazione della sua efficacia, e perché non è consentito aggirare la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi attribuendo, ai soli fini indennitari, una fittizia edificabilità a terreni che i privati non possono edificare. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito aveva applicato il valore agricolo di mercato, distinto dal valore agricolo medio, con apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la doglianza investiva soltanto il risultato della valutazione compiuta sulla base del criterio prescelto, senza contestare il criterio stesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento della metà delle spese del giudizio di legittimità, con compensazione della restante metà, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001

    la determinazione dell'indennità deve avvenire in relazione al valore venale del bene, come conformato dai vincoli urbanistici conformativi, e non può prescindere dalla effettiva edificabilità consentita ai privati

  • art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto inidoneo a fondare la tesi dell'edificabilità indennitaria di aree gravate da vincolo conformativo

  • art. 40 d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato in relazione alla liquidazione dell'indennità per terreni agricoli e dell'indennità aggiuntiva, senza che la censura superi il giudizio di merito

  • art. 9 d.P.R. n. 327 del 2001

    norma evocata dal ricorrente nel quadro della disciplina espropriativa, senza esito favorevole

  • art. 30 d.P.R. n. 327 del 2001

    norma evocata dal ricorrente nel quadro della disciplina espropriativa, senza esito favorevole

  • art. 19 L.R. Puglia n. 3 del 22 luglio 2005

    "Sono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D"

    la disposizione è stata ritenuta priva di efficacia per sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, poiché introduceva una edificabilità fittizia ai soli fini indennitari, sganciata dal valore di mercato

  • art. 20 L.R. Puglia n. 3 del 2005

    norma regionale richiamata dal ricorrente a sostegno dell'edificabilità indennitaria, ma non decisiva dopo la declaratoria di illegittimità della disciplina regionale

  • art. 18 L.R. Puglia n. 3 del 2005

    norma regionale richiamata dal ricorrente nel medesimo contesto, senza rilievo decisivo

  • art. 28 NTA del Regolamento Edilizio del Comune di Taranto

    richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione urbanistica dei terreni

  • art. 29 NTA del Regolamento Edilizio del Comune di Taranto

    richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione urbanistica dei terreni

  • art. 136 Cost.

    la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale comporta la cessazione della sua efficacia

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    parametro formale di deduzione dei vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in conseguenza del rigetto del ricorso, sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini della stima dell'indennità di espropriazione, la qualificazione del terreno deve essere ancorata alla sua effettiva disciplina urbanistica e alla concreta possibilità di utilizzazione da parte dei privati; non è consentito attribuire una edificabilità meramente fittizia per neutralizzare gli effetti dei vincoli conformativi.
  • Le disposizioni regionali che, in materia indennitaria, prescindano dal valore di mercato del bene e alterino la disciplina civilistica della proprietà sono suscettibili di censura per invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma posta a fondamento del motivo di ricorso travolge la pretesa difensiva costruita su di essa, determinandone l'infondatezza.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che non colga la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a contestare un diverso criterio valutativo non adottato dal giudice di merito.
  • La determinazione concreta del valore agricolo di mercato o di altri valori di stima, quando fondata su indagini di fatto e sull'apprezzamento del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione se la doglianza si risolve in una mera critica al risultato economico della valutazione.
  • L'indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto segue il criterio legale previsto per il caso concreto; la contestazione del solo quantum, senza una specifica critica al criterio applicato, non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzata
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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