Cassazione Civile, Ordinanza n. 19584/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 relativo a immobili situati in Gragnano. Il contribuente aveva proposto ricorso e poi appello contro la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario. La Corte regionale aveva ritenuto invalida la notifica del ricorso sia cartacea sia telematica, perché effettuata presso la sede legale e la PEC della concessionaria e non presso i recapiti indicati nell'avviso di accertamento, considerati dal giudice di merito come una vera elezione di domicilio. Aveva inoltre ritenuto inammissibile il ricorso per impossibilità di verificare la tempestività della notifica dell'atto impugnato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario e sulla notificazione, sostenendo che l'indicazione dei recapiti nell'avviso non integra elezione di domicilio vincolante e che la notifica alla sede legale/PEC era valida; (2) violazione dell'art. 291 c.p.c. per omessa concessione di termine per rinnovare la notifica; (3) violazione della norma processuale tributaria sulla tempestività del ricorso, perché il giudice non poteva dichiararne l'inammissibilità senza verificare la data di notifica dell'avviso di accertamento, emergente dalla documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che la mera indicazione, nell'avviso di accertamento, dei recapiti dell'ufficio legale della concessionaria non equivale a una elezione di domicilio speciale e non impedisce la notifica del ricorso alla sede legale o alla PEC risultante dai registri pubblici. Ha inoltre ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità per difetto di prova della tempestività, osservando che il giudice tributario, quando la documentazione sia contestata o manchi, deve ordinare l'esibizione degli originali e comunque non può dichiarare inammissibile il ricorso senza verificare concretamente la tempestività, che nel caso emergeva dalla PEC ricevuta dall'ente rispetto alla data di ricezione dell'avviso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme alle norme sulle notificazioni per contestare l'errore del giudice di merito sulla validità della notifica del ricorso tributario
art. 16, commi 2 e 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le modalità ordinarie di notificazione del ricorso non sono superate dalla mera indicazione di recapiti nell'avviso di accertamento
la notifica alla sede legale della società è idonea secondo le regole generali, in assenza di un'effettiva elezione di domicilio
art. 16-bis, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la notifica telematica al domicilio digitale della società risultante dai registri pubblici è utilizzabile
art. 7, comma 4, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
richiamato a sostegno della validità della notifica telematica nel processo tributario
in caso di nullità della notificazione il giudice deve assegnare termine per la rinnovazione; motivo poi assorbito
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il termine di 60 giorni rileva per la tempestività del ricorso, ma la sua verifica non può essere elusa dichiarando l'inammissibilità senza esame degli atti
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la produzione dell'atto impugnato serve anche a verificare la tempestività; in caso di contestazioni il giudice deve ordinare l'esibizione degli originali
art. 22, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
esclude una sanzione automatica di inammissibilità quando la documentazione sia contestata o mancante e consente al giudice di ordinare l'esibizione degli originali
l'indicazione dei recapiti nell'avviso non integra, di per sé, una vera elezione di domicilio speciale
l'elezione di domicilio speciale è deroga alle regole generali e richiede un'espressa volontà univoca
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
rubrica del motivo relativo all'omessa rinnovazione della notifica
Massime di principio
- L'elezione di domicilio speciale, idonea a vincolare la notificazione degli atti processuali, deve risultare da una dichiarazione espressa, univoca e inequivoca; una mera indicazione di recapiti contenuta in un avviso impositivo non basta a integrare una vera elezione di domicilio.
- Quando l'atto impositivo indica un ufficio interno o legale del concessionario per ricevere eventuali ricorsi, tale indicazione ha funzione organizzativa e acceleratoria, ma non esclude la validità della notificazione del ricorso alla sede legale o al domicilio digitale risultante dai registri pubblici.
- Nel processo tributario, la mancata produzione dell'atto impugnato o contestazioni sulla documentazione non impongono automaticamente l'inammissibilità del ricorso: il giudice deve verificare la tempestività e, se necessario, ordinare l'esibizione degli originali.
- La declaratoria di inammissibilità per tardività non può essere adottata se la tempestività del ricorso emerge dagli atti di causa; il giudice deve accertare concretamente le date di notifica dell'atto impositivo e del ricorso.
- La nullità della notificazione, ove realmente sussistente, non comporta necessariamente la definitiva perdita del diritto di azione, dovendosi consentire la rinnovazione dell'atto secondo le regole processuali applicabili.
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