Cassazione Civile, Ordinanza n. 32636/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di affitto d'azienda. Una società creditrice otteneva un decreto ingiuntivo per somme dovute nei confronti di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili, tra cui la ricorrente. L'opposizione a decreto ingiuntivo veniva dichiarata tardiva e il relativo giudizio si concludeva con la regolazione dei rapporti di dare-avere tra le parti in una successiva sentenza del Tribunale di Verona, passata in giudicato. La creditrice agiva poi in via esecutiva sul decreto. La ricorrente aveva anche iniziato, nei confronti del proprio avvocato, un'azione di responsabilità professionale per la tardività dell'opposizione, poi abbandonata dopo il decesso del difensore. Nel diverso giudizio promosso dall'erede del legale per accertare l'insussistenza di obbligazioni passive dell'eredità, la ricorrente proponeva riconvenzionalmente domanda di accertamento dell'estinzione del proprio debito verso la società creditrice, assumendo che il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona avesse ormai definito i rapporti tra le parti. In primo grado la domanda veniva accolta; in appello, invece, veniva dichiarata inammissibile per la preclusione derivante dalla definitività del decreto ingiuntivo e dalla successiva sentenza, ritenendo che l'interpretazione del titolo dovesse essere rimessa alla fase esecutiva. In cassazione la ricorrente deduceva due motivi: con il primo, violazione di diritto per avere la Corte territoriale ignorato che il giudicato sull'inammissibilità dell'opposizione non copre i fatti successivi alla pronuncia del decreto e non preclude l'azione di accertamento negativo dei fatti estintivi sopravvenuti; con il secondo, violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per non avere considerato che la sentenza del Tribunale di Verona, sopravvenuta al decreto, aveva regolato i rapporti di dare-avere tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: quanto ai fatti dedotti come successivi al decreto, la ricorrente non indicava quali fatti specifici fossero stati allegati e prodotti nei gradi di merito; quanto al successivo giudicato del Tribunale di Verona, la Corte d'appello non aveva escluso in astratto la rilevanza di fatti estintivi sopravvenuti, ma aveva rilevato che l'ulteriore pretesa era in realtà una questione di interpretazione della portata dei titoli, da trattare nella sede esecutiva e non come base per una nuova decisione di merito. Inoltre, la ricorrente non aveva dimostrato né quando né come gli atti processuali relativi all'asserita esecuzione e assegnazione fossero stati allegati e prodotti nei giudizi di merito, né se tali fatti fossero stati dedotti nel giudizio poi concluso con la sentenza del Tribunale di Verona. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente e l'ha condannata alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sul giudicato formale, ma la censura è stata ritenuta inidonea perché non si confrontava specificamente con la decisione impugnata.
Richiamato quale norma sull'efficacia del giudicato sostanziale; la Corte ha escluso che la ricorrente avesse dimostrato una violazione della sua portata.
Richiamato nel principio giurisprudenziale evocato dalla ricorrente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi sopravvenuti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per ragioni di rito, non preclude al debitore di far valere fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito sopravvenuti rispetto al decreto, anche mediante azione di accertamento negativo o, se l'esecuzione è iniziata o minacciata, tramite gli strumenti oppositivi esecutivi appropriati.
- Tuttavia, chi invoca fatti sopravvenuti o l'efficacia di un successivo giudicato deve indicare in modo specifico quali fatti siano stati dedotti, quando siano intervenuti e in quale fase processuale siano stati allegati e provati; in difetto, la censura è aspecifica e inammissibile.
- La mera interpretazione del contenuto e della portata di un titolo giudiziale già formatosi non può essere trasformata in una nuova domanda di merito volta a ottenere ulteriori statuizioni sull'obbligazione, dovendo tale questione essere trattata nella sede esecutiva.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sull'aspecificità delle allegazioni e sulla mancata prova della dedotta successione di fatti o titoli, il motivo che non superi tali rilievi è inammissibile.
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