Cassazione Penale, Ordinanza n. 09347/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per la contravvenzione di guida senza patente con recidiva nel biennio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida senza patente in presenza di recidiva nel biennio, ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che non fosse adeguatamente provata la precedente violazione amministrativa e la sua definitività, con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche; 4) vizio di motivazione per l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati, rilevando che la prova della pregressa violazione poteva desumersi da verbale amministrativo e testimonianza dell'operante di polizia giudiziaria, che la particolare tenuità è incompatibile con la contravvenzione di guida senza patente punita solo in caso di recidiva nel biennio, che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi e che il diniego della sospensione condizionale era sorretto da prognosi sfavorevole basata sulla pessima biografia penale.
Norme richiamate
La condotta di guida senza patente assume rilevanza penale solo in presenza di recidiva nel biennio; ai fini della prova della precedente violazione non è necessario un attestato documentale della definitività, essendo sufficiente un minimo di prova e la mancata allegazione di elementi contrari.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica alla contravvenzione di guida senza patente, per difetto del requisito della non abitualità, poiché la rilevanza penale è subordinata alla recidiva nel biennio.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come l'assenza di elementi positivi e la pessima biografia penale, senza dover esaminare analiticamente tutti gli altri profili dedotti.
Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere fondato su una prognosi sfavorevole di futura commissione di reati, desunta da elementi soggettivi della personalità e dalla biografia penale dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella contravvenzione di guida senza patente punibile solo in caso di recidiva nel biennio, la prova del pregresso illecito amministrativo può essere raggiunta anche mediante elementi documentali e testimoniali minimi, non essendo indispensabile una formale attestazione di definitività dell'accertamento.
- La doglianza sulla mancata prova della recidiva è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e coerente.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con i reati o le contravvenzioni in cui la punibilità è ancorata alla reiterazione nel biennio, poiché difetta il requisito della non abitualità della condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice valorizza gli elementi ritenuti realmente decisivi, senza essere tenuto a confutare puntualmente ogni argomento difensivo.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di una prognosi sfavorevole desunta dalla biografia penale e dagli aspetti soggettivi della personalità dell'imputato, trattandosi di valutazione di merito non censurabile se sorretta da logica motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09242/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09256/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09283/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09288/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09290/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09291/2025 del 06/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →