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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16125/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La lite nasce da una controversia sulla titolarità di quote di due società di famiglia. Il dante causa della ricorrente aveva convenuto in giudizio la madre, il fratello, le società e altri soggetti per ottenere l'accertamento che le quote di due società gli appartenessero in misura determinata, la dichiarazione di illegittimità delle modifiche della compagine sociale avvenute a sua insaputa, la nullità delle cessioni di quote a terzi, la restituzione delle quote, la reintegrazione nella compagine e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo non provato il titolo di proprietà delle quote e reputando che esse fossero state legittimamente cedute in passato. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine breve poiché la sentenza di primo grado sarebbe stata validamente notificata via PEC, nonostante il sistema avesse restituito una ricevuta di mancata consegna per casella piena. La ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione, deducendo principalmente che la notifica via PEC non poteva ritenersi perfezionata in assenza della ricevuta di avvenuta consegna e con sola ricevuta di mancata consegna; ha inoltre contestato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva valorizzato documenti prodotti tardivamente dalla controparte per provare la tardività dell'appello, nonché la ritenuta rilevabilità d'ufficio della relativa eccezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività fondata su una notifica via PEC non perfezionata per casella del destinatario piena. In applicazione dell'orientamento più recente, ha affermato che, quando esiste una specifica elezione di domicilio fisico, la mancata consegna del messaggio PEC impone al notificante di rinnovare la notificazione presso il domicilio fisico eletto entro un tempo ragionevole; non è sufficiente il solo primo invio telematico. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la tempestività dell'appello attenendosi al principio indicato e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, quando il sistema restituisce una ricevuta di mancata consegna per casella del destinatario piena; in tale ipotesi il destinatario non può considerarsi validamente raggiunto dall'atto solo per effetto del primo invio telematico.
  • Se il notificante conosce o ha eletto un domicilio fisico del destinatario, e la notificazione telematica non va a buon fine per causa imputabile al destinatario, egli deve riattivare il procedimento notificatorio presso il domicilio fisico eletto entro un tempo ragionevole.
  • L'eccezione di tardività dell'impugnazione non può essere accolta se la prova del perfezionamento della precedente notificazione della sentenza non risulta ritualmente acquisita; le contestazioni sulle preclusioni istruttorie restano assorbite quando manca il presupposto processuale della valida decorrenza del termine breve.
  • La decorrenza del termine breve per proporre impugnazione presuppone una notificazione validamente perfezionata della sentenza impugnata; in difetto, l'impugnazione proposta oltre il termine breve non può essere dichiarata tardiva per quel solo motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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