Cassazione Civile, Ordinanza n. 16125/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La lite nasce da una controversia sulla titolarità di quote di due società di famiglia. Il dante causa della ricorrente aveva convenuto in giudizio la madre, il fratello, le società e altri soggetti per ottenere l'accertamento che le quote di due società gli appartenessero in misura determinata, la dichiarazione di illegittimità delle modifiche della compagine sociale avvenute a sua insaputa, la nullità delle cessioni di quote a terzi, la restituzione delle quote, la reintegrazione nella compagine e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo non provato il titolo di proprietà delle quote e reputando che esse fossero state legittimamente cedute in passato. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine breve poiché la sentenza di primo grado sarebbe stata validamente notificata via PEC, nonostante il sistema avesse restituito una ricevuta di mancata consegna per casella piena. La ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione, deducendo principalmente che la notifica via PEC non poteva ritenersi perfezionata in assenza della ricevuta di avvenuta consegna e con sola ricevuta di mancata consegna; ha inoltre contestato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva valorizzato documenti prodotti tardivamente dalla controparte per provare la tardività dell'appello, nonché la ritenuta rilevabilità d'ufficio della relativa eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività fondata su una notifica via PEC non perfezionata per casella del destinatario piena. In applicazione dell'orientamento più recente, ha affermato che, quando esiste una specifica elezione di domicilio fisico, la mancata consegna del messaggio PEC impone al notificante di rinnovare la notificazione presso il domicilio fisico eletto entro un tempo ragionevole; non è sufficiente il solo primo invio telematico. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la tempestività dell'appello attenendosi al principio indicato e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Viene invocato come vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53
È richiamato in tema di notificazioni a mezzo PEC.
art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Norma richiamata per la disciplina del domicilio digitale e delle notificazioni telematiche.
art. 16-sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Richiamato come disciplina del domicilio digitale ai fini notificatori.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di notificazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di notificazione.
Norma sul termine breve per impugnare, che decorre solo da notificazione validamente perfezionata.
Richiamato in tema di decorrenza dei termini per impugnare.
Richiamato in tema di impugnazione e decadenza dal termine lungo.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla fase di precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusionali.
Richiamato nel primo motivo con riferimento al giudizio d'appello.
Richiamato nel primo motivo sul procedimento in appello.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla rimessione in termini e alle decadenze processuali.
Richiamato con riferimento ai limiti alle nuove produzioni in appello.
Richiamato nel primo motivo sulle attività processuali delle parti.
Richiamato nel primo motivo sulle preclusioni difensive.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per le scansioni delle preclusioni istruttorie.
Richiamato nel secondo motivo in tema di prova e valutazione del materiale probatorio.
Richiamato nel secondo motivo in relazione ai poteri di ordine di esibizione e acquisizione documentale.
Richiamato nella fase cautelare per il sequestro giudiziario richiesto.
Richiamato nella fase cautelare per il sequestro conservativo richiesto.
Richiamato nella domanda cautelare d'urgenza proposta in via principale.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, quando il sistema restituisce una ricevuta di mancata consegna per casella del destinatario piena; in tale ipotesi il destinatario non può considerarsi validamente raggiunto dall'atto solo per effetto del primo invio telematico.
- Se il notificante conosce o ha eletto un domicilio fisico del destinatario, e la notificazione telematica non va a buon fine per causa imputabile al destinatario, egli deve riattivare il procedimento notificatorio presso il domicilio fisico eletto entro un tempo ragionevole.
- L'eccezione di tardività dell'impugnazione non può essere accolta se la prova del perfezionamento della precedente notificazione della sentenza non risulta ritualmente acquisita; le contestazioni sulle preclusioni istruttorie restano assorbite quando manca il presupposto processuale della valida decorrenza del termine breve.
- La decorrenza del termine breve per proporre impugnazione presuppone una notificazione validamente perfezionata della sentenza impugnata; in difetto, l'impugnazione proposta oltre il termine breve non può essere dichiarata tardiva per quel solo motivo.
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