Sentenza del 10/07/2025 n. 18936 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Azienda ha impugnato l’avviso di accertamento IMU per il 2017, pari a 20.366 euro oltre accessori, relativo a un fabbricato acquistato con compravendita di cosa futura il 5 maggio 2009 e accatastato come nuova costruzione il 20 gennaio 2015. L’immobile era stato occupato abusivamente da terzi dal 22 dicembre 2015 e sottoposto a sequestro preventivo il 23 febbraio 2016, poi revocato il 21 settembre 2017. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Azienda ha denunciato la violazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23/2011 e dell’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 159/2011, sostenendo che l’occupazione abusiva e la conseguente indisponibilità del bene, non imputabili alla proprietaria, escludessero la soggettività passiva e il presupposto IMU. La sentenza d’appello aveva confermato il rigetto del ricorso, ritenendo motivato e validamente sottoscritto l’avviso e considerando irrilevante il sequestro ai fini dell’imposta; aveva inoltre escluso la retroattività dell’esenzione introdotta dalla legge 197/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana del 16 febbraio 2023 e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per liquidare le spese del giudizio di legittimità. La decisione tiene conto della sentenza della Corte costituzionale n. 60/2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 9, comma 1, del d.lgs. 23/2011 nella parte in cui non esclude l’IMU, per il periodo in cui ricorrono le condizioni previste, sugli immobili inutilizzabili e indisponibili per occupazione abusiva tempestivamente denunciata. Il giudice di rinvio dovrà accertare in fatto se l’Azienda sia stata effettivamente privata della disponibilità materiale dell’immobile per l’intero periodo rilevante e se l’occupazione sia stata tempestivamente denunciata. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza dell’IMU: la causa è stata rinviata per il nuovo accertamento.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell'IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l'accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l'imposta in questione.
A seguito della sentenza costituzionale n. 60/2024, non è dovuta l’IMU per il periodo in cui l’immobile è inutilizzabile e indisponibile a causa di occupazione abusiva, se il proprietario si è prontamente attivato presentando denuncia penale o avviando l’azione giudiziaria prevista. Nel caso concreto, la ricorrenza e la durata di tali condizioni devono essere accertate dal giudice di rinvio.
Art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha introdotto la lett. g-bis) nell’art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
La disposizione ha previsto l’esenzione IMU per immobili non utilizzabili né disponibili in presenza di occupazione abusiva e di denuncia o azione giudiziaria penale. La sentenza impugnata ne aveva escluso la retroattività; la cassazione fonda però la necessità del rinvio sulla successiva pronuncia additiva della Corte costituzionale relativa alla disciplina applicabile ratione temporis.
Art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212
La sentenza impugnata ha richiamato questa disposizione nell’escludere l’efficacia retroattiva della modifica introdotta dalla legge 197/2022. Tale conclusione non elimina, tuttavia, l’effetto della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina IMU applicabile al caso.
Art. 360, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile
La norma individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dall’Azienda nel ricorso per cassazione; il motivo è stato ritenuto fondato.
Art. 378 del codice di procedura civile
La disposizione è stata applicata per il deposito della memoria dell’Azienda, con cui è stata segnalata la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 60/2024.
Massime di principio
- La proprietà formale dell’immobile non basta, da sola, a giustificare l’IMU per il periodo in cui un’occupazione abusiva renda il bene effettivamente inutilizzabile e indisponibile, se il proprietario ha prontamente denunciato l’occupazione o intrapreso l’azione giudiziaria penale prevista.
- Il sequestro preventivo, considerato isolatamente, non determina automaticamente l’esenzione: occorre verificare in concreto l’occupazione abusiva, la reale perdita della disponibilità materiale e la tempestività della denuncia o dell’azione giudiziaria.
- Quando una pronuncia della Corte costituzionale sopravviene mentre la causa è pendente e riguarda una questione investita dai motivi di ricorso, il giudice deve applicare la disciplina risultante dalla pronuncia; se servono accertamenti fattuali non compiuti nei gradi di merito, la cassazione rinvia la causa.
- L’esenzione va riferita al periodo in cui risultano effettivamente presenti le condizioni richieste; la durata della perdita di disponibilità e la tempestività dell’iniziativa del proprietario devono essere provate e accertate nel singolo caso.
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