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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24125/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Il professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo, in prededuzione e con privilegio, di un credito per compensi professionali relativi a un incarico conferito da più società del gruppo: predisposizione di una relazione unica per il gruppo, analisi dei dati e delle situazioni patrimoniali delle singole società, redazione di una bozza di relazione ex art. 161, comma 3, l.f., nonché attività connesse all'attestazione prevista dalla disciplina del concordato preventivo e all'eventuale assistenza nella procedura. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda ritenendo che un acconto già percepito avesse integralmente soddisfatto le prestazioni effettivamente eseguite. Il tribunale aveva poi respinto l'opposizione allo stato passivo, rilevando, tra l'altro, l'incertezza sul momento di esecuzione della relazione ex art. 160, comma 2, l.f., la difficoltà di verificare con precisione l'attività concretamente svolta, e una valutazione di scarsa utilità e solo parziale/preparatoria di parte della prestazione; aveva inoltre stimato solo in misura residua il compenso dovuto, ritenendo sufficiente l'acconto già versato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.p.c. per avere il tribunale disatteso le prove offerte e i fatti non contestati; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere determinato ultra petita il valore delle prestazioni svolte per tutte le società del gruppo, includendo anche attività relative a soggetti diversi dalla fallita; violazione dell'art. 160, comma 2, l.f. per avere escluso la verifica dei dati patrimoniali che sarebbe insita nell'attestazione e per avere incluso indebitamente l'assistenza post-apertura tra le attività remunerabili; violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione del mandato, che attribuiva priorità temporale alla relazione ex art. 160, comma 2, l.f. e prevedeva l'assistenza alla procedura solo in via eventuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la formale denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava in realtà a censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, escludendo l'extrapetizione: il tribunale aveva considerato l'attività complessivamente dovuta nell'ambito dell'incarico conferito a più società obbligate in via solidale, e aveva poi quantificato solo la parte effettivamente resa; inoltre il ricorrente non aveva efficacemente contestato la sufficienza dell'acconto globale né la possibilità di imputarlo alle singole prestazioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi sull'incertezza circa l'avvenuto compimento, prima dell'apertura della procedura, dell'attività di attestazione, e si risolveva in una mera affermazione della gratuità dell'assistenza, smentita dall'accertamento in fatto del tribunale. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché proponeva una lettura alternativa del contratto di mandato professionale, senza incidere sulla ricostruzione effettuata dal tribunale sulla base del testo contrattuale e delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiari espressamente di non osservarla o decida su prove non introdotte dalle parti; non se si contesta la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può essere usata per rimettere in discussione l'apprezzamento di maggiore o minore forza persuasiva attribuito dal giudice alle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla prova non può tradursi in una critica alla valutazione di merito del compendio probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre ultrapetizione quando il giudice si muove entro il perimetro dell'incarico e delle domande dedotte, quantificando il compenso dovuto in base alla prestazione complessivamente pattuita e a quella effettivamente resa.

  • art. 160, comma 2, l.f.

    L'attestazione e la verifica dei dati aziendali sono considerate in rapporto al contenuto concreto della prestazione e al momento del loro effettivo compimento; se manca certezza sul loro svolgimento prima dell'apertura della procedura, la pretesa non è accoglibile nei termini dedotti.

  • art. 161, comma 3, l.f.

    La relazione collegata alla proposta di concordato è richiamata come parte dell'incarico professionale oggetto di compenso.

  • art. 186-bis, comma 2, lett. b), l.fall.

    È richiamata come norma che, nel contesto del concordato con continuità aziendale, si collega alla verifica di fattibilità del piano da parte del professionista.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del mandato deve avvenire secondo il senso letterale delle clausole contrattuali; non è consentito sostituire alla lettura del giudice una ricostruzione apodittica e alternativa della volontà negoziale.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di obbligazione solidale tra più società, il creditore non può conseguire più di quanto globalmente dovuto, pur potendo agire per l'intero nei confronti di ciascun debitore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il sindacato di legittimità non copre l'apprezzamento del materiale istruttorio se il giudice di merito ha deciso utilizzando prove ritualmente acquisite.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice dichiari di non dover osservare la regola di giudizio sulle prove o utilizzi prove non dedotte dalle parti; non quando attribuisca alle prove un diverso peso probatorio.
  • La doglianza di ultrapetizione non è fondata se il giudice decide entro il perimetro del rapporto dedotto e dell'incarico professionale allegato, limitandosi a quantificare la prestazione effettivamente resa rispetto a quella pattuita.
  • Quando il compenso professionale deriva da un incarico conferito nell'interesse di più soggetti obbligati in solido, il creditore deve evitare duplicazioni e non può ottenere, complessivamente, più di quanto globalmente maturato.
  • L'interpretazione di un contratto professionale va censurata in cassazione solo se il giudice si discosti dai criteri legali di ermeneutica; non è sufficiente proporre una lettura alternativa delle clausole.
  • Se la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma, il ricorso deve confrontarsi specificamente con essa; la mancata contestazione della ratio decisiva comporta l'inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeOpposizioni esecutiveMandatoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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