Cassazione Civile, Ordinanza n. 19612/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento penale nel quale due soggetti erano stati assolti dai reati di minaccia, ingiuria e tentate lesioni personali commessi, secondo l'imputazione, ai danni di un avvocato durante un'udienza di un giudizio civile. La sentenza penale di cassazione aveva annullato le statuizioni civili, rimettendo la causa al Tribunale quale giudice di rinvio ex art. 622 c.p.p. Il Tribunale di Foggia, in sede civile di rinvio, ha accolto la domanda risarcitoria limitatamente ai fatti di minaccia e ingiuria, condannando uno dei convenuti al pagamento di euro 5.000 oltre interessi e compensando le spese. Con l'unico motivo di ricorso il soccombente ha denunciato violazione degli artt. 622 c.p.p., 246 c.p.c. e 2043 c.c., sostenendo che nel giudizio civile di rinvio dovessero applicarsi solo le regole probatorie del processo civile e, quindi, che non fosse utilizzabile, come prova, l'esame reso in sede penale dalla persona offesa, la quale sarebbe stata incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.; ha chiesto la cassazione della sentenza, con decisione nel merito o, in subordine, con rinvio. La Corte ha però rilevato che il ricorso era privo di una completa ricostruzione della vicenda e della sentenza impugnata ed era comunque infondato perché la condanna civile si fondava anche e soprattutto sulla testimonianza di una terza persona, ritenuta attendibile dal giudice di rinvio, sufficiente da sola a sorreggere l'accoglimento della domanda. La Corte ha inoltre precisato, richiamando la propria giurisprudenza, che nel giudizio civile ex art. 622 c.p.p. le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede penale non possono valere come testimonianza, ma restano liberamente valutabili dal giudice civile come argomenti di prova, purché corroborate da altre risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che il motivo fosse formulato in modo non autosufficiente perché non descriveva compiutamente la vicenda e la sentenza di rinvio; dall'altro, che la censura fosse comunque priva di decisività, poiché il giudice di rinvio aveva fondato la decisione anche sulla deposizione di una testimone terza, ritenuta attendibile e sufficiente a dimostrare i fatti. In via di completezza, la Corte ha ribadito che nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. le dichiarazioni della persona offesa rese nel processo penale non assumono valore di testimonianza, ma possono essere considerate come elementi di convincimento insieme alle altre prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
La doglianza era impostata come violazione di legge, ma è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e comunque infondata nel merito.
art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.
nulla riportando della vicenda da cui si generò il processo penale
Il ricorso deve contenere una esposizione sufficientemente completa dei fatti di causa; la mancanza di tale ricostruzione determina inammissibilità.
giudizio civile di rinvio ex articolo 622 c.p.p.
Nel rinvio ai soli effetti civili si ha una piena translatio del giudizio sulla domanda, ma si applicano le regole processuali e probatorie del processo civile.
divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio
La persona offesa o comunque interessata non può essere escussa come testimone nel giudizio civile; le sue dichiarazioni eventualmente rese nel processo penale non valgono come testimonianza nel processo civile.
Richiamato quale norma risarcitoria a fondamento della domanda civile per i fatti illeciti contestati.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
Il richiamo serve a determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
L'esame della persona offesa in sede penale, anche se resa parte civile e non escussa come testimone, non ne muta la spendibilità nel giudizio civile, restando tali dichiarazioni valutabili solo come elementi di prova.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si applicano le regole processuali e probatorie del processo civile; le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel processo penale non possono essere utilizzate come testimonianza se la stessa è portatrice di un interesse alla partecipazione al giudizio.
- Le dichiarazioni della persona offesa rese in sede penale possono comunque concorrere alla formazione del convincimento del giudice civile come semplici argomenti di prova, purché siano inserite nel quadro di ulteriori risultanze istruttorie idonee a sorreggere la decisione.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo completo e autosufficiente la vicenda sostanziale e processuale, impedendo il controllo sulla decisività della censura.
- La censura sull'inutilizzabilità di una prova è priva di decisività se la decisione impugnata risulta comunque sorretta da altra prova autonoma, ritenuta attendibile dal giudice di merito.
- Nel giudizio di rinvio ai soli effetti civili la verifica dell'attendibilità del teste e la sufficienza della deposizione terza possono autonomamente fondare l'accoglimento della domanda risarcitoria, rendendo irrilevante l'eventuale contestazione sull'esame della persona offesa in sede penale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19556/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19557/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19558/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19559/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19561/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19571/2022 del 17/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →