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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26336/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria a un’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2005-2007 da uno studio legale associato. Il contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo l’assenza del presupposto impositivo, in particolare la mancanza di autonoma organizzazione; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo provata la totale assenza di collaboratori, dipendenti, capitali da mutui e di beni strumentali rilevanti, richiamando anche un precedente relativo allo stesso contribuente. In Cassazione l’Agenzia deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., lamentando che la CTR avesse sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado senza esaminare gli elementi indicati dall’Ufficio, tra cui i quadri RE delle dichiarazioni e i dati su ammortamenti, compensi a terzi, consumi e valore dei beni strumentali; (2) violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 446/1997 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, trattandosi di studio associato, non era necessario accertare la sussistenza dell’autonoma organizzazione e che, comunque, la CTR aveva erroneamente ritenuto superabile la presunzione di imponibilità con la prova che il reddito derivasse dal solo lavoro dei singoli associati.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse esistente e comprensibile, mentre ha accolto il secondo motivo. Ha affermato che le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono soggetti a IRAP indipendentemente dalla verifica dell’autonoma organizzazione; nei giudizi di rimborso promossi dal contribuente che aveva versato l’imposta dichiarandosi soggetto passivo, l’onere della prova grava sul contribuente stesso, il quale deve dimostrare non la sola assenza di autonoma organizzazione, ma l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività. Poiché la CTR non si è attenuta a tali principi, la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è apparente quando, seppur succinta, consente di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale che veicola, rispettivamente, la censura di nullità della sentenza e la censura di violazione di legge.

  • artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997

    Le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti arti e professioni rientrano tra i soggetti passivi IRAP; per tali soggetti il presupposto impositivo opera indipendentemente dall’autonoma organizzazione.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di rimborso IRAP promosso da chi ha già versato l’imposta dopo averla dichiarata, incombe sul contribuente l’onere di provare la mancanza del presupposto impositivo che egli stesso aveva implicitamente riconosciuto.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è viziata solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente; una motivazione breve ma intellegibile è sufficiente a sorreggere la decisione.
  • Nelle controversie IRAP relative a studi associati e associazioni professionali, il presupposto impositivo non dipende dalla verifica dell’autonoma organizzazione in senso proprio, poiché la soggettività passiva deriva direttamente dalla forma associata dell’attività.
  • Se il contribuente chiede il rimborso dell’IRAP dopo averla versata e dichiarata, l’onere probatorio si sposta su di lui: deve dimostrare non solo l’assenza di organizzazione, ma che l’attività non era svolta in forma associata.
  • La prova contraria utile a escludere l’IRAP per gli studi associati non consiste nel dimostrare una modesta struttura organizzativa, bensì nel provare che il vincolo associativo non si è in concreto costituito o che l’attività non è stata esercitata realmente in forma associata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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