Cassazione Civile, Ordinanza n. 05237/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2001, emesso a seguito del disconoscimento di IVA detratta in dichiarazione da una società di persone e notificato sia alla società sia al socio. Dopo un primo giudizio, cassato per nullità della sentenza d'appello, la Commissione tributaria regionale, in sede rescissoria, ha nuovamente annullato l'atto impositivo ritenendo di dover applicare il principio del ne bis in idem, perché il medesimo avviso era già stato annullato nel giudizio promosso dalla società. L'Agenzia ha ricorso per cassazione deducendo: violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 39 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione e per omesso riesame delle questioni devolute; erroneità del richiamo alla decisione resa nel giudizio contro la società, anche perché non risultava il passaggio in giudicato; e, soprattutto, insussistenza del ne bis in idem, non potendosi applicare tale categoria a due distinti giudizi di recupero d'imposta promossi nei confronti di soggetti diversi, società e socio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso sotto tutti i profili. Ha affermato che il ne bis in idem è concetto improprio in una controversia tributaria in cui l'Amministrazione recupera il tributo nei confronti di contribuenti diversi, perché tale categoria riguarda la doppia sanzione del medesimo fatto e non il rapporto tra giudizio contro la società e giudizio contro il socio per il recupero dell'imposta evasa. Ha inoltre rilevato che non era provato il passaggio in giudicato della decisione resa contro la società e che la CTR non aveva effettivamente riesaminato i fatti e i motivi di appello secondo quanto richiesto dal giudice rescindente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro di legittimità per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e riesaminare le questioni devolute secondo le indicazioni del giudice rescindente.
Richiamato nel ricorso come norma violata, ma il testo non consente di ricostruirne una specifica applicazione decisiva oltre al profilo del corretto svolgimento del giudizio di rinvio.
art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata per l'istanza di rimborso del credito IVA presentata dalla società.
Norma richiamata per l'invito a produrre documentazione non adempiuto dalla società.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem non è applicabile al rapporto tra un giudizio tributario promosso nei confronti di una società e un distinto giudizio promosso nei confronti del socio per il recupero della medesima imposta, quando i soggetti passivi dell'obbligazione tributaria non coincidano.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e procedere a un effettivo riesame delle questioni e dei fatti già devoluti in appello, con motivazione autonoma e completa.
- Per invocare una preclusione fondata sul giudicato o su un precedente decisum occorre dimostrare l'effettivo passaggio in giudicato della sentenza richiamata; in difetto, il richiamo non può sorreggere la decisione.
- La categoria del ne bis in idem attiene, in linea generale, alla duplicazione sanzionatoria per il medesimo fatto e non alla mera reiterazione di pretese impositive nei confronti di soggetti diversi, ancorché collegati tra loro.
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