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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10232/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale notificato a seguito di una proposta di docfa presentata dopo l'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che, nella stima catastale dell'impianto eolico, non dovesse essere inclusa la torre di sostegno dell'aerogeneratore. I giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo che la torre svolgesse una funzione essenziale e prevalente rispetto alla mera utilità statica di sostegno, perché la sua dimensione e forma incidevano sulla produttività dell'impianto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, sostenendo che le torri di sostegno delle centrali eoliche debbano essere considerate costruzioni da includere nella stima catastale, anche alla luce delle circolari amministrative n. 2/E e 27/E del 2016 e di una giurisprudenza di legittimità che, in precedenza, aveva incluso nell'estimo le componenti strutturalmente integrate dell'impianto eolico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la torre di sostegno dalla stima catastale, valorizzando la sua funzionalità al processo produttivo e non la sola connessione strutturale al suolo. Secondo la Corte, la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 esclude dalla rendita catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi o infissi al suolo. La torre, in quanto componente impiantistica funzionale alla produzione di energia eolica, rientra in tale esclusione. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione statale ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma nel senso che ciò che rileva non è la mera stabilità fisica del bene o la sua infissione al suolo, ma la sua funzione nel processo produttivo; le componenti impiantistiche funzionali alla produzione sono escluse dalla rendita catastale anche se strutturalmente connesse alla costruzione.

  • art. 153 cod. proc. civ.

    È richiamato in relazione all'istanza di rimessione in termini per il deposito tardivo del controricorso, poi accolta per causa non imputabile alla parte.

  • art. 370 cod. proc. civ.

    La Corte osserva che il deposito tardivo del controricorso non comporta una specifica ed espressa decadenza ai sensi della norma richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato non è applicabile alle amministrazioni dello Stato, che versano mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, la distinzione decisiva è tra elementi che caratterizzano il fabbricato e componenti che servono esclusivamente lo specifico processo produttivo: solo i primi concorrono alla stima.
  • Un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione può comunque essere escluso dal computo catastale se la sua funzione è meramente impiantistica e produttiva, senza autonoma rilevanza reddituale del fabbricato.
  • Nelle controversie sulla stima catastale degli impianti energetici, la qualificazione dei singoli componenti deve avvenire in base alla loro strumentalità al processo produttivo, non alla sola consistenza fisica o alla potenziale amovibilità.
  • Il deposito tardivo del controricorso può essere rimesso in termini quando il ritardo sia dipeso da causa non imputabile alla parte e non sia configurabile una decadenza espressa collegata al ritardo stesso.

Come è indicizzato

MaterieCatastazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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