Cassazione Civile, Ordinanza n. 03718/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del ricorrente per il rimborso di titoli azionari di cui egli chiedeva il pagamento alla società emittente. Il Tribunale di Pavia ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano. Con l'unico motivo di ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 25, 28 e 38 c.p.c., sostenendo che il foro erariale non sarebbe esclusivo ma concorrente con i fori ordinari e, nelle cause di pagamento di somme da parte della pubblica amministrazione, sarebbe derogabile dalle parti secondo i principi generali. La censura si fondava sull'assunto che, nelle controversie relative al pagamento di somme da parte di enti pubblici, le norme di contabilità individuano solo il luogo di adempimento (forum destinatae solutionis), senza rendere quel foro esclusivo o inderogabile.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso per regolamento di competenza, affermando che nella fattispecie non veniva in rilievo il foro dell'amministrazione come forum destinatae solutionis, bensì il foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. e all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, avente natura generale e inderogabile. Ha quindi confermato la decisione del Tribunale di Pavia sulla competenza e ha rimesso al giudice di merito la statuizione sulle spese. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dei fori concorrenti e derogabili, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
È la norma che disciplina il foro erariale, qualificato dalla Corte come generale e inderogabile.
Invocato dal ricorrente tra le norme sulla competenza, ma non accolto nella prospettazione difensiva.
Richiamato dal ricorrente in tema di eccezione di incompetenza, senza esito favorevole.
art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
Indicato dalla Corte come fonte del foro erariale inderogabile.
Citatо nel ragionamento del ricorrente come parametro per il forum destinatae solutionis, ma la Corte chiarisce che nel caso concreto il tema non è quello del luogo di adempimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
La Corte rileva la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il foro erariale previsto per le controversie che coinvolgono l'amministrazione pubblica ha natura generale e inderogabile, e non può essere superato dalla disponibilità delle parti neppure quando la causa abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
- Occorre distinguere il foro dell'amministrazione come foro destinato all'adempimento da quello erariale: il primo attiene al luogo di esecuzione dell'obbligazione, il secondo è una regola speciale di competenza inderogabile.
- Quando il giudice di merito indica sinteticamente le ragioni della decisione richiamando le norme applicate e l'iter logico seguito, la motivazione può ritenersi sufficiente ai fini del regolamento di competenza.
- Nel regolamento di competenza, la doglianza che presupponga l'erronea sovrapposizione tra foro erariale e foro dell'adempimento non è fondata se la controversia rientra effettivamente nell'ambito del foro erariale.
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