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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 604/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo ex art. 73 D.P.R. 9/10/1990, n. 309, deducendo: (1) il difetto di motivazione e l'illegittimità del sequestro per assenza della preventiva iscrizione della notizia di reato; il P.M. non avrebbe iscritto la notizia neppure dopo l'esecuzione del sequestro e il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante tale omissione anche alla luce delle nuove disposizioni sugli artt. 335-ter e 335-quater c.p.p.; (2) carenza di motivazione sul fumus del reato e insufficiente indicazione della finalità cautelare concreta del sequestro, essendosi il Tribunale limitato a richiamare generiche finalità senza spiegare quale fosse effettivamente rilevante nel caso concreto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il sequestro fosse stato compiuto nell'ambito di un procedimento già iscritto per reati inerenti il traffico di stupefacenti e che, a fronte degli esiti della perquisizione (contabilità, stupefacente e ingente somma di denaro), il P.M. abbia qualificato l'atto come sequestro preventivo e chiesto la convalida. L'eventuale omissione di aggiornamento formale dell'iscrizione non invalida il sequestro: le norme recenti sul controllo della tempestività dell'iscrizione riguardano i termini di durata delle indagini e non l'efficacia degli atti compiuti antecedentemente. Quanto al fumus e alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata ha indicato elementi indiziali (somma ingente, contabilità) e motivato il sequestro anche ai sensi dell'art. 240-bis c.p., collegandolo alla funzione impeditiva e alla prevenzione del proseguimento dei traffici illeciti. Pertanto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    La norma penale sulle sostanze stupefacenti è stata richiamata per la configurazione del reato contestato (traffico di stupefacenti); il sequestro è stato disposto in relazione a condotte riconducibili all'art. 73.

  • Codice di procedura penale, artt. 335-ter e 335-quater

    Le novità richiamate sul controllo giudiziale della tempestività dell'iscrizione sono interpretate come misure volte a garantire il rispetto dei termini delle indagini, ma non incidono sulla legittimità di atti cautelari adottati prima della formale iscrizione della notizia di reato.

  • Codice penale, art. 240-bis

    Il Tribunale ha motivato il sequestro richiamando l'art. 240-bis c.p. e individuando finalità impeditiva e di prevenzione del prosieguo dei traffici illeciti, in ragione della disponibilità di una cospicua somma di denaro.

  • Giurisprudenza citata (Sez.6, n. 36710 del 22/7/2015, Menduti, Rv. 264671)

    non applicabile come norma

    Principio consolidato secondo cui l'applicazione di una misura cautelare è legittima anche verso soggetto non iscritto nel registro delle notizie di reato; le questioni sull'iscrizione non condizionano l'efficacia delle misure cautelari ma riguardano la durata delle indagini.

Massime di principio

  • L'omissione o il ritardo nella formale iscrizione della notizia di reato non comporta necessariamente l'invalidità degli atti cautelari eseguiti nell'ambito di indagini già legittimamente in corso: la tempestività dell'iscrizione incide principalmente sui termini delle indagini, non sull'efficacia delle misure cautelari.
  • Per sostenere l'illegittimità di un sequestro preventivo è necessario dimostrare concretamente che l'atto non era riferibile a un procedimento già pendente o che mancassero elementi indiziali tali da giustificare il fumus del reato; censure meramente formali o riproposizioni di argomentazioni già valutate dal giudice sono inefficaci.
  • La motivazione del sequestro può essere ritenuta sufficientemente adeguata anche se sintetica, purché indichi gli elementi indiziali rilevanti (es. somme ingenti, contabilità, riscontri materiali) e colleghi tali elementi a una delle finalità cautelari previste dalla legge (impedimento del proseguimento dell'attività illecita, conservazione delle prove, ecc.).
  • Chi impugna deve specificare con chiarezza quale aspetto della motivazione sia carente: un'attestazione generica di 'mancanza di motivazione' che non individua lacune specifiche nella relazione tra fatti e decisum rischia di essere dichiarata inammissibile.

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