Cassazione Penale, Sentenza n. 604/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo ex art. 73 D.P.R. 9/10/1990, n. 309, deducendo: (1) il difetto di motivazione e l'illegittimità del sequestro per assenza della preventiva iscrizione della notizia di reato; il P.M. non avrebbe iscritto la notizia neppure dopo l'esecuzione del sequestro e il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante tale omissione anche alla luce delle nuove disposizioni sugli artt. 335-ter e 335-quater c.p.p.; (2) carenza di motivazione sul fumus del reato e insufficiente indicazione della finalità cautelare concreta del sequestro, essendosi il Tribunale limitato a richiamare generiche finalità senza spiegare quale fosse effettivamente rilevante nel caso concreto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il sequestro fosse stato compiuto nell'ambito di un procedimento già iscritto per reati inerenti il traffico di stupefacenti e che, a fronte degli esiti della perquisizione (contabilità, stupefacente e ingente somma di denaro), il P.M. abbia qualificato l'atto come sequestro preventivo e chiesto la convalida. L'eventuale omissione di aggiornamento formale dell'iscrizione non invalida il sequestro: le norme recenti sul controllo della tempestività dell'iscrizione riguardano i termini di durata delle indagini e non l'efficacia degli atti compiuti antecedentemente. Quanto al fumus e alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata ha indicato elementi indiziali (somma ingente, contabilità) e motivato il sequestro anche ai sensi dell'art. 240-bis c.p., collegandolo alla funzione impeditiva e alla prevenzione del proseguimento dei traffici illeciti. Pertanto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La norma penale sulle sostanze stupefacenti è stata richiamata per la configurazione del reato contestato (traffico di stupefacenti); il sequestro è stato disposto in relazione a condotte riconducibili all'art. 73.
Codice di procedura penale, artt. 335-ter e 335-quater
Le novità richiamate sul controllo giudiziale della tempestività dell'iscrizione sono interpretate come misure volte a garantire il rispetto dei termini delle indagini, ma non incidono sulla legittimità di atti cautelari adottati prima della formale iscrizione della notizia di reato.
Il Tribunale ha motivato il sequestro richiamando l'art. 240-bis c.p. e individuando finalità impeditiva e di prevenzione del prosieguo dei traffici illeciti, in ragione della disponibilità di una cospicua somma di denaro.
Giurisprudenza citata (Sez.6, n. 36710 del 22/7/2015, Menduti, Rv. 264671)
non applicabile come norma
Principio consolidato secondo cui l'applicazione di una misura cautelare è legittima anche verso soggetto non iscritto nel registro delle notizie di reato; le questioni sull'iscrizione non condizionano l'efficacia delle misure cautelari ma riguardano la durata delle indagini.
Massime di principio
- L'omissione o il ritardo nella formale iscrizione della notizia di reato non comporta necessariamente l'invalidità degli atti cautelari eseguiti nell'ambito di indagini già legittimamente in corso: la tempestività dell'iscrizione incide principalmente sui termini delle indagini, non sull'efficacia delle misure cautelari.
- Per sostenere l'illegittimità di un sequestro preventivo è necessario dimostrare concretamente che l'atto non era riferibile a un procedimento già pendente o che mancassero elementi indiziali tali da giustificare il fumus del reato; censure meramente formali o riproposizioni di argomentazioni già valutate dal giudice sono inefficaci.
- La motivazione del sequestro può essere ritenuta sufficientemente adeguata anche se sintetica, purché indichi gli elementi indiziali rilevanti (es. somme ingenti, contabilità, riscontri materiali) e colleghi tali elementi a una delle finalità cautelari previste dalla legge (impedimento del proseguimento dell'attività illecita, conservazione delle prove, ecc.).
- Chi impugna deve specificare con chiarezza quale aspetto della motivazione sia carente: un'attestazione generica di 'mancanza di motivazione' che non individua lacune specifiche nella relazione tra fatti e decisum rischia di essere dichiarata inammissibile.
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