Cassazione Penale, Sentenza n. 2671/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colella era stato condannato in primo grado per la formazione di false certificazioni di potenza dei motori marini (richiamando l'art. 28 d.lgs. 18/07/2005, n.171 e reati previsti dal codice penale indicati nei capi a) e b.). In cassazione ha impugnato la sentenza di secondo grado denunciando vizio di motivazione: la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare la motivazione di primo grado senza valutare i motivi specifici d'appello, in particolare l'incidenza del fatto che i documenti prodotti erano solo in formato digitale e privi di attestazione di conformità agli originali, sicché non avrebbero valore di certificati amministrativi idonei a integrare il reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che, tenuto conto dei termini e delle interruzioni, il reato era estinto per prescrizione alla data del 26/02/2020; ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio ai soli effetti penali per intervenuta prescrizione. Quanto agli effetti civili, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza del ricorrente, pur in parte fondata in diritto, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, attività vietata in sede di legittimità. Non è stata imposta alcuna condanna alle spese per questo grado di giudizio.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 18/07/2005, n.171, art.28
Norma invocata per qualificare come false certificazioni le attestazioni di potenza dei motori marini; la corte ha considerato la contestazione originaria fondata sulla qualifica di certificati amministrativi emessi da incaricato di pubblico servizio
Codice Penale, artt. 646, 482, 477, 61 n.1, 61 n.2
Articoli richiamati nella contestazione per i reati di falsità e relative circostanze; sono le fattispecie oggetto del processo originario e valutate nei gradi di merito
Codice Penale, artt. 157, 160, 161
Norme sul computo e interruzione della prescrizione applicate per determinare il termine finale della prescrizione (qui ritenuta perentoria alla data del 26/02/2020)
Codice di Procedura Penale, art.129 comma 2
Principio della immediata declaratoria di cause di non punibilità (inclusa la prescrizione) rilevabili in Cassazione: se sussiste una causa estintiva va pronunciata subito la relativa declaratoria
Decreto-Legge 28/10/2020, n.137, art.23 comma 8
Norma richiamata in relazione alle modalità di trattazione orale dei ricorsi in Cassazione (va richiesta da una parte per essere prevista in udienza pubblica); qui richiamata nella fase di requisitoria del Procuratore Generale
Codice di Procedura Penale, art.578
Norma che regola gli effetti delle sentenze di annullamento in cassazione sugli aspetti civili; la Corte l'ha invocata per dichiarare inammissibile il ricorso agli effetti civili quando esso richiede rivalutazione del compendio probatorio
Massime di principio
- La prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado può essere rilevata d'ufficio in Cassazione e comporta l'annullamento senza rinvio ai soli effetti penali quando il decorso del termine sia documentabile dagli atti
- La declaratoria di non punibilità per cause estintive (es. prescrizione) è obbligatoria in Cassazione quando emerge dagli atti; la formula del proscioglimento per manifesta innocenza può essere adottata solo se dagli atti risulta evidente l'innocenza
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare il compendio probatorio: i motivi che richiedono una rivalutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili nella parte in cui mirano agli effetti civili
- Un ricorso può essere non manifestamente infondato sul piano del diritto e tuttavia inammissibile per gli effetti civili se la decisione richiesta impone la riapertura della valutazione probatoria
- La non completa soccombenza del ricorrente in cassazione può evitare l'imposizione delle spese e di eventuali sanzioni per il grado di giudizio
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