Cassazione Civile, Ordinanza n. 30174/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, riformando la decisione di primo grado favorevole alla società, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno 2007 per IRES, IVA e IRAP. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2700 c.c., sostenendo che l'accertamento non riguardava la rettifica delle entrate, ma il mancato riconoscimento di costi portati in detrazione dal reddito d'impresa. Con il secondo motivo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo che la CTR avesse considerato indeducibili costi che la società non aveva mai dedotto né in contabilità né in dichiarazione, senza verificare le scritture contabili e così alterando il riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha osservato che la questione della falsità delle fatture, già esaminata positivamente dalla CTP, non era stata riproposta in appello incidentale dalla società, rimasta contumace in quel grado; pertanto non sussisteva né una violazione di legge né un omesso esame di un fatto storico decisivo, peraltro non puntualmente individuato dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come parametro sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto insussistente la dedotta violazione alla luce della mancata riproposizione della questione decisiva in appello.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il valore probatorio dell'avviso e degli atti, senza che la Corte ravvisasse una concreta violazione.
I motivi sono stati incardinati nei vizi di violazione di legge e di motivazione; la Corte ha escluso la configurabilità di entrambi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014
Citata per il principio secondo cui il vizio motivazionale richiede l'individuazione di un fatto storico decisivo non esaminato.
Massime di principio
- Quando la questione decisiva è stata già scrutinata in primo grado ma non viene ritualmente riproposta in appello, non può essere nuovamente introdotta in cassazione come vizio di motivazione o violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione che deduca il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve individuare in modo specifico il fatto storico decisivo asseritamente omesso, non essendo sufficiente una critica generica alla motivazione della sentenza.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. non è fondata se la censura mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio o a introdurre questioni non devolute nei gradi di merito.
- In materia di accertamento tributario, la mancata contestazione in appello di un profilo decisivo, come la falsità delle fatture, preclude di fondare sul punto il successivo ricorso per cassazione.
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