Cassazione Penale, Sentenza n. 38036/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 16/02-03/03/2023 con cui, pur escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, 1. cod. pen. e il delitto contestato agli artt. 56-629 cod. pen. relativo al capo 4), è stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere rispetto ad altri reati contestati ai capi 1), 2), 3) e 4) (limitatamente al reato di cui all'art. 423 cod. pen.). Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza fosse stata notificata il 16/03/2023 all'indagato e il 14/03/2023 al difensore via PEC, mentre il deposito del ricorso in cancelleria è avvenuto il 13/04/2023: termine perentorio previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. già decorso. Per tali motivi il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende (art. 616 cod. proc. pen.), e la Corte ha disposto gli adempimenti di competenza della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Non essendoci effetto di rimessione in libertà, nessuna misura cautelare è stata revocata con questo provvedimento.
Norme richiamate
La Corte del riesame aveva escluso l'applicazione della circostanza aggravante di tipo mafioso; dalla sentenza di cassazione risulta che tale esclusione non è stata oggetto di decisione di merito per via dell'inammissibilità del ricorso.
Nel testo l'ordinanza aveva escluso il delitto contestato sotto questi articoli relativamente al capo 4); la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Reato oggetto di accertamento per il capo 4) limitatamente al quale è stata confermata la misura cautelare; la pronuncia definitiva sulla custodia è stata impugnata ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Richiamato come base normativa per il contraddittorio scritto nel procedimento trattato; indica la possibilità di procedere con modalità scritte in specifiche ipotesi processuali.
Ulteriore richiamo alle norme che consentono il contraddittorio scritto nel procedimento, richiamato nel processo in esame.
Stabilisce il termine per proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze: termine perentorio la cui inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso. Nel caso, il termine era già decorso al momento del deposito.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme in favore della Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per le ragioni di inammissibilità.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza richiamata a sostegno della possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per profili di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che regola gli adempimenti della cancelleria qualora l'adozione di un provvedimento non comporti la rimessione in libertà dell'indagato; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Verificare sempre la data effettiva di notifica dell'ordinanza: i termini per proporre ricorso per cassazione sono perentori e decorrono dalla notifica valida.
- Quando si impugna un'ordinanza cautelare, dare priorità al rispetto dei termini procedurali; un ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile indipendentemente dal merito.
- La notificazione via PEC al difensore è equiparata ai mezzi di notifica e fa decorrere i termini: conservare le ricevute PEC e la documentazione utile a dimostrare la tempestività.
- In caso di inammissibilità per tardività si possono comunque applicare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese (art. 616 c.p.p.); la Corte può richiamare giurisprudenza costituzionale per motivare tali condanne.
- Se l'adozione del provvedimento impugnato non determina la liberazione dell'indagato, la Corte può disporre gli adempimenti informativi/registrativi a carico della cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att.
- Se si intende contestare elementi come l'aggravante di cui all'art. 416-bis, è fondamentale predisporre e depositare gli atti difensivi nei termini per evitare che la questione venga disattesa per profili formali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37989/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37992/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37993/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37994/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37995/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37997/2023 del 18/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →