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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38036/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 16/02-03/03/2023 con cui, pur escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, 1. cod. pen. e il delitto contestato agli artt. 56-629 cod. pen. relativo al capo 4), è stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere rispetto ad altri reati contestati ai capi 1), 2), 3) e 4) (limitatamente al reato di cui all'art. 423 cod. pen.). Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza fosse stata notificata il 16/03/2023 all'indagato e il 14/03/2023 al difensore via PEC, mentre il deposito del ricorso in cancelleria è avvenuto il 13/04/2023: termine perentorio previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. già decorso. Per tali motivi il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende (art. 616 cod. proc. pen.), e la Corte ha disposto gli adempimenti di competenza della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Non essendoci effetto di rimessione in libertà, nessuna misura cautelare è stata revocata con questo provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte del riesame aveva escluso l'applicazione della circostanza aggravante di tipo mafioso; dalla sentenza di cassazione risulta che tale esclusione non è stata oggetto di decisione di merito per via dell'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 56-629 cod. pen.

    Nel testo l'ordinanza aveva escluso il delitto contestato sotto questi articoli relativamente al capo 4); la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 423 cod. pen.

    Reato oggetto di accertamento per il capo 4) limitatamente al quale è stata confermata la misura cautelare; la pronuncia definitiva sulla custodia è stata impugnata ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Richiamato come base normativa per il contraddittorio scritto nel procedimento trattato; indica la possibilità di procedere con modalità scritte in specifiche ipotesi processuali.

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Ulteriore richiamo alle norme che consentono il contraddittorio scritto nel procedimento, richiamato nel processo in esame.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze: termine perentorio la cui inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso. Nel caso, il termine era già decorso al momento del deposito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme in favore della Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per le ragioni di inammissibilità.

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Giurisprudenza richiamata a sostegno della possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per profili di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola gli adempimenti della cancelleria qualora l'adozione di un provvedimento non comporti la rimessione in libertà dell'indagato; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data effettiva di notifica dell'ordinanza: i termini per proporre ricorso per cassazione sono perentori e decorrono dalla notifica valida.
  • Quando si impugna un'ordinanza cautelare, dare priorità al rispetto dei termini procedurali; un ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile indipendentemente dal merito.
  • La notificazione via PEC al difensore è equiparata ai mezzi di notifica e fa decorrere i termini: conservare le ricevute PEC e la documentazione utile a dimostrare la tempestività.
  • In caso di inammissibilità per tardività si possono comunque applicare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese (art. 616 c.p.p.); la Corte può richiamare giurisprudenza costituzionale per motivare tali condanne.
  • Se l'adozione del provvedimento impugnato non determina la liberazione dell'indagato, la Corte può disporre gli adempimenti informativi/registrativi a carico della cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att.
  • Se si intende contestare elementi come l'aggravante di cui all'art. 416-bis, è fondamentale predisporre e depositare gli atti difensivi nei termini per evitare che la questione venga disattesa per profili formali.

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