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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25858/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile della resistente, che secondo il ricorrente avrebbero provocato danni al suo appartamento e alle relative componenti (tra cui impianto citofonico e di illuminazione, intonaco interno e foro sul tetto), oltre a questioni sulla facciata posteriore e sul ripristino delle opere. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta; la corte d'appello ha invece riformato la decisione rilevando, da un lato, la motivazione apparente/insufficiente della sentenza di primo grado per il mero richiamo alle conclusioni del CTU, dall'altro, l'inammissibilità della pretesa risarcitoria nella parte in cui mirava al pagamento dei costi per il rifacimento delle opere, ritenendo che tale pretesa avrebbe dovuto essere proposta come domanda di condanna ad un facere e, comunque, escludendo la prova dell'an e del quantum del danno. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la motivazione del primo giudice potesse legittimamente fondarsi sulle risultanze della CTU; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., affermando che la domanda introduttiva fosse realmente volta a ottenere il costo del ripristino e non un diverso petitum rispetto a quello deciso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione della controricorrente sulla procura speciale, precisando che la specialità non richiede la contestualità tra procura e redazione del ricorso, ma solo che la procura sia riferita al giudizio di legittimità e non sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successiva alla notificazione del ricorso. Nel merito, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta da due autonome rationes decidendi: una sulla motivazione apparente del primo grado e una, autonoma e sufficiente, sulla mancata prova del danno e sull'inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto diretta, in sostanza, a ottenere somme per il rifacimento delle opere e non il ristoro di un danno già subito in proprio. Poiché il ricorso non scalfiva efficacemente questa seconda ratio, l'esame della prima diveniva irrilevante. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte d'appello ha ritenuto che il primo giudice avesse reso una motivazione apparente o perplessa per il solo rinvio alle conclusioni del CTU.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione insufficiente o apparente della sentenza di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per contestare l'affermazione di ultrapetizione; la Corte ha però ritenuto corretta la distinzione tra domanda di risarcimento del danno e domanda di condanna a eseguire il facere ripristinatorio.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato in tema di procura speciale per il ricorso per cassazione.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La Corte afferma che la procura speciale per cassazione deve essere specifica per il giudizio di legittimità, ma non necessariamente contestuale alla redazione del ricorso.

  • art. 1367 c.c.

    È richiamato quale criterio di conservazione dell'efficacia dell'atto e di interpretazione della procura nei casi dubbi.

  • art. 159 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per sostenere l'interpretazione conservativa della procura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e una di esse non viene validamente censurata, il ricorso è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione, poiché la ratio non scalfita resta da sola idonea a reggere la decisione.
  • La procura speciale per il ricorso per cassazione non deve necessariamente essere contestuale alla redazione del ricorso, essendo sufficiente che sia specificamente riferita al giudizio di legittimità, materialmente o telematicamente congiunta all'atto e conferita in un momento compatibile con la pubblicazione della decisione impugnata e la notificazione del ricorso.
  • La domanda volta al pagamento delle somme necessarie per il rifacimento di opere o per il ripristino di una situazione conforme non coincide automaticamente con la domanda di risarcimento del danno già subito in proprio: se il petitum sostanziale è la realizzazione di un facere ripristinatorio, la pretesa va correttamente qualificata come domanda di condanna ad un facere e non come mera azione risarcitoria.
  • Il danno allegato deve essere provato sia nell'an sia nel quantum; in mancanza di prova della riconducibilità delle lesioni alle condotte denunciate e dell'entità economica del pregiudizio, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
  • Il giudice di legittimità non esamina i motivi diretti contro una ratio decidendi non decisiva quando la decisione è comunque sorretta da un'altra autonoma motivazione non efficacemente censurata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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