Cassazione Civile, Ordinanza n. 00554/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione ai sensi della legge Pinto per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare. Il consigliere designato aveva rigettato la domanda per asserita mancanza di documenti richiesti entro il termine assegnato. In opposizione, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato il rigetto ritenendo necessaria una procura speciale per il ricorso, e comunque invalidi i mandati prodotti: secondo la Corte territoriale, le procure non erano materialmente congiunte al ricorso telematico, non riportavano il numero del procedimento o altri elementi idonei a identificarlo, e quindi sarebbero state utilizzabili per una pluralità indefinita di giudizi. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 83, 125 c.p.c., degli artt. 3 e 5-ter l. n. 89/2001, dell'art. 18 d.m. n. 44/2011 e dell'art. 6 CEDU, per avere la Corte d'Appello erroneamente richiesto una procura speciale e negato validità a quelle depositate telematicamente; (2) violazione dell'art. 182 c.p.c. e delle norme sulla legge Pinto, per avere escluso la sanabilità del vizio di procura in sede di opposizione; (3) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di equa riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo. Ha affermato che, dopo la modifica della legge Pinto del 2012, la domanda di equa riparazione non richiede più una procura speciale; inoltre, nel processo civile telematico, la procura rilasciata su foglio separato, poi digitalizzata e depositata unitamente al ricorso, si considera validamente apposta in calce all'atto quando sia rispettata la disciplina tecnica del PCT. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, perché riesamini la domanda nel merito e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
terzo comma; secondo comma
La procura alle liti può essere generale o speciale; nel PCT la procura su documento informatico separato o su supporto cartaceo poi digitalizzato è validamente apposta in calce all'atto se allegata secondo le regole tecniche. Non è richiesta, per la domanda di equa riparazione, una procura speciale solo perché si agisce in materia Pinto.
Il ricorso e gli altri atti di parte devono contenere gli elementi essenziali e la sottoscrizione del difensore, ma ciò non comporta, per la legge Pinto come novellata, l'obbligo di procura speciale.
comma 2 nel testo novellato
Dopo la modifica del 2012, la disposizione non richiede più il mandato speciale per la proposizione della domanda di equa riparazione.
Nel sistema novellato della legge Pinto non è previsto il requisito della procura speciale per introdurre il procedimento di equa riparazione.
La procura si considera apposta in calce all'atto quando è rilasciata su documento informatico separato allegato alla PEC di notifica o quando sia rilasciata su foglio separato di cui sia estratta copia informatica, anche per immagine.
Il motivo fondato sul mancato rilievo della sanatoria del difetto di procura è stato assorbito dall'accoglimento della censura principale.
La censura per omessa pronuncia è stata assorbita.
art. 6 CEDU
La Corte richiama il principio di accesso al giudice e di contrasto al formalismo eccessivo, valorizzando una lettura non restrittiva delle regole processuali in funzione dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Nei casi dubbi la procura deve essere interpretata in modo da conservarne l'efficacia, attribuendo alla parte la volontà di far produrre effetti all'atto.
È richiamato insieme al principio di conservazione per interpretare la procura nei casi dubbi in senso favorevole alla validità.
Massime di principio
- Per la proposizione della domanda di equa riparazione ai sensi della legge Pinto, nel testo vigente dopo la riforma del 2012, non è richiesta una procura speciale: è sufficiente la procura alle liti secondo le regole ordinarie del processo civile.
- Nel processo civile telematico, la procura redatta su foglio separato e poi digitalizzata, se depositata o allegata secondo le regole tecniche del PCT, si considera validamente apposta in calce all'atto anche in assenza di congiunzione materiale cartacea.
- La validità della procura non può essere negata per il solo fatto che il documento non rechi il numero del procedimento o altri riferimenti formali, quando dal complessivo contesto risulti la riferibilità dell'incarico al giudizio introdotto e non emerga in modo univoco l'intenzione contraria.
- Le norme processuali devono essere interpretate in modo da evitare formalismi eccessivi e restrizioni non ragionevoli all'accesso al giudice, in coerenza con l'effettività della tutela giurisdizionale.
- In presenza di una procura dubbia, il criterio ermeneutico da privilegiare è quello conservativo, orientato a dare efficacia all'atto quando sia plausibile la volontà della parte di conferire mandato per quello specifico giudizio.
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