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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18881/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su ricorso di una creditrice. Il socio ed ex amministratore unico ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ma la Corte d'appello lo ha rigettato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della notifica dell'istanza di fallimento, sostenendo che, a fronte dell'esito negativo della notifica PEC e della notifica presso la sede sociale, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità e non ordinare la rinnovazione; 2) ulteriore nullità perché, in sede di rinnovo, la creditrice avrebbe dovuto ripetere l'intero procedimento notificatorio ex art. 15 l.fall. e non solo la fase mancante, oltre a una dedotta inesattezza dell'indirizzo indicato; 3) nullità della notifica per asserita omissione degli adempimenti conseguenti all'irreperibilità della società presso la sede; 4) motivazione apparente della sentenza d'appello sul perfezionamento della notifica; 5) erroneità dell'affermazione secondo cui la desistenza sopravvenuta del creditore istante non impone la revoca del fallimento, chiedendo un principio opposto, cioè che l'istanza debba restare ferma per tutta la durata del procedimento, compresa la fase del reclamo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso sia l'inammissibilità per tardività della notifica del ricorso al fallimento, sia la fondatezza dei primi quattro motivi, affermando che, una volta fallita la notifica PEC, l'onere notificatorio ricade definitivamente sul ricorrente e la rinnovazione disposta dal giudice va eseguita senza dover ripetere i passaggi già inutilmente tentati; ha inoltre ritenuto irrilevante l'errore materiale nell'indicazione della sede, in assenza di concreto pregiudizio difensivo. Ha poi respinto il quinto motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la desistenza del creditore istante, se depositata dopo la deliberazione della decisione, non incide sulla declaratoria di fallimento; se invece deriva da estinzione dell'obbligazione, essa rileva solo se il pagamento sia anteriore alla dichiarazione di fallimento e risulti con atto di data certa, circostanza non provata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

    il reclamo è stato proposto dal socio/ex amministratore contro la declaratoria di fallimento, ma non ha superato il vaglio di merito e di legittimità.

  • art. 15 l.fall.

    notificazione del ricorso e del decreto di convocazione al debitore

    la norma, nel testo applicabile ratione temporis, prevede una sequenza notificatoria: PEC, notifica personale presso la sede risultante dal registro imprese e, in caso di impossibilità, deposito in casa comunale.

  • art. 78 c.p.c.

    è stato nominato un curatore speciale a seguito del decesso del liquidatore per la rinnovazione della notificazione del reclamo alla società.

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo quale parametro della dedotta nullità della notifica.

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo quale parametro della dedotta nullità della notifica.

  • art. 162 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla nullità e alla rinnovazione della notificazione.

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato per censurare gli adempimenti conseguenti all'irreperibilità della società.

  • art. 107, primo comma, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229

    indicato dall'art. 15 l.fall. come modalità di notifica personale presso la sede risultante dal registro imprese.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare la pretesa motivazione apparente della sentenza d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sulla motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla motivazione apparente e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione dedotto.

  • art. 6 l.fall.

    richiamato nel quinto motivo per sostenere un diverso principio sulla permanenza dell'istanza di fallimento.

  • art. 10 l.fall.

    evocato dalla Corte per evidenziare la scadenza dell'anno dalla cancellazione e la maggiore difficoltà delle iniziative creditorie.

  • art. 2704 c.c.

    la desistenza conseguente a pagamento può rilevare solo se il pagamento è anteriore alla dichiarazione di fallimento ed è provato con data certa.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per i possibili profili di inammissibilità dovuti alla mancata specifica allegazione degli atti su cui i motivi si fondano.

  • art. 331 c.p.c.

    la Corte qualifica la fattispecie come litisconsorzio necessario processuale, rilevando che conta la notifica del ricorso al fallimento anche se effettuata oltre il termine di legge.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per la memoria e la nota di deposito prodotte in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento a mezzo PEC non riesce, l'onere notificatorio si concentra definitivamente sul ricorrente, che deve completare la sequenza prevista dalla legge senza dover ripetere i tentativi già negativi.
  • Nella notificazione ex art. 15 l.fall., se il ricorrente ha già esperito infruttuosamente la PEC e la notifica presso la sede, la rinnovazione disposta dal giudice non impone la ripetizione integrale dell'intero procedimento notificatorio, ma solo dell'adempimento mancante.
  • L'irregolarità formale nell'indicazione della sede del debitore non determina invalidità della notifica quando il verbale dell'ufficiale giudiziario indica comunque il recapito corretto e non sia allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa o un rischio di confusione con altro soggetto.
  • La desistenza del creditore istante, in quanto atto processuale, non travolge la dichiarazione di fallimento se depositata dopo la deliberazione della decisione; se invece dipende dall'estinzione del debito, essa è rilevante solo se il pagamento è anteriore al fallimento e risulta da atto munito di data certa.
  • Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, trattandosi di litisconsorzio necessario processuale, è decisivo che il ricorso sia notificato al fallimento, anche se la notificazione si perfeziona oltre il termine di legge, purché il contraddittorio sia effettivamente instaurato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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