Cassazione Penale, Ordinanza n. 06441/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando la pena, aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato ed evasione. Con il ricorso deduceva: 1) inosservanza di legge penale e vizi di motivazione sulla responsabilità per i furti, sostenendo l'inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza estratte e acquisite senza le garanzie di legge; 2) ulteriori censure sulla valenza probatoria di risultanze documentali e testimoniali utilizzate nel giudizio abbreviato; 3) erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti contestate e sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; 4) inosservanza di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per il capo 2, prospettando per la prima volta in cassazione il tema della durata dell'allontanamento dal domicilio ai fini della tipicità dell'evasione ex art. 47-sexies O.P.; 5) inosservanza di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate e/o non consentite le doglianze sulla prova delle videoregistrazioni, osservando che le immagini riprese da telecamere private sono acquisibili come prove documentali ex art. 234 c.p.p. e che anche i fotogrammi estratti e inseriti in annotazioni di servizio sono utilizzabili, con pari valenza probatoria rispetto ai dati originari. Ha inoltre rilevato la genericità delle censure sulla prova documentale e testimoniale, perché mirate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio. Quanto alle aggravanti e alla attenuante del danno di speciale tenuità, il motivo è stato ritenuto aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza di appello. Il tema dell'evasione è stato giudicato nuovo, perché introdotto solo in cassazione, mentre in appello la difesa aveva dedotto soltanto lo stato di necessità, rigettato con motivazione immune da vizi logici. Infine, il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche è stato considerato adeguatamente motivato dalla Corte territoriale e non specificamente censurato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La doglianza difensiva sull'inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza è stata respinta; la Corte ha invece valorizzato l'acquisibilità delle videoregistrazioni private come prove documentali.
Le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono state qualificate come prove documentali rappresentative acquisibili ai sensi di questa norma.
art. 47-sexies L. 26 luglio 1975, n. 354
La questione sulla durata dell'allontanamento dal domicilio ai fini della tipicità dell'evasione è stata ritenuta tema nuovo, non scrutinabile perché introdotto solo in cassazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla sentenza impugnata per ragioni legate ai limiti edittali e alla strumentalità della condotta, con motivazione ritenuta congrua.
Massime di principio
- Le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono acquisibili come prove documentali ex art. 234 c.p.p.; non è necessario procedere alla loro diretta visione in contraddittorio, purché le parti possano prenderne visione e ottenerne copia.
- Anche i fotogrammi estratti da videoregistrazioni private e inseriti in annotazioni di servizio sono utilizzabili ai fini probatori e conservano la medesima valenza dei dati originari.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio o che prospetti conclusioni alternative senza evidenziare effettivi vizi di manifesta illogicità, contraddizione o travisamento della prova.
- È aspecifico il motivo che si limiti a reiterare censure già svolte in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto decisive per la tipicità del reato se non risultano già devolute al giudice di merito; il ricorso non può trasformarsi in un primo esame di questioni fattuali nuove.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando ostano i limiti edittali o quando la condotta risulti strumentale alla commissione di ulteriori reati, purché il diniego sia sorretto da motivazione congrua.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la motivazione di merito è congrua e la censura non si confronta specificamente con essa.
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