Cassazione Penale, Ordinanza n. 06297/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, essendo stata tempestivamente proposta dall'imputato impugnazione di appello avverso la stessa sentenza e lo stesso fatto, il ricorso per cassazione del pubblico ministero doveva convertirsi in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p. Gli atti sono stati quindi trasmessi al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso. Non vi è stata decisione nel merito del motivo sulla confisca.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il tribunale aveva condannato un soggetto, quale titolare di ditta individuale, per omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2017, con IVA evasa indicata in contestazione pari a euro 54.881,17. L'unico motivo dedotto riguardava, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., l'omessa applicazione della confisca diretta o per equivalente fino alla concorrenza del valore dell'imposta evasa. Successivamente, è emerso che l'imputato aveva tempestivamente proposto appello avverso la medesima sentenza, con conseguente problema di qualificazione dell'impugnazione del pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno di imposta 2017.
art. 606, lett. b), c.p.p.
È il parametro invocato per censurare l'omessa applicazione della confisca diretta o per equivalente.
art. 580 c.p.p.
In presenza di impugnazione tempestiva dell'imputato sul medesimo fatto, il ricorso per cassazione del pubblico ministero si converte in appello.
Massime di principio
- Quando, contro la stessa sentenza e sul medesimo fatto, l'imputato propone tempestivamente appello, l'eventuale ricorso per cassazione del pubblico ministero relativo al medesimo oggetto processuale non resta tale, ma si converte in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.
- La conversione dell'impugnazione opera in funzione della coerenza del sistema delle impugnazioni e comporta la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello, senza esame nel merito del motivo di ricorso in cassazione.
- Se il ricorso del pubblico ministero investe solo una statuizione accessoria, come la confisca, ma interviene una valida impugnazione principale dell'imputato sul medesimo fatto, la verifica preliminare sulla natura e sul regime dell'impugnazione può assorbire ogni valutazione sostanziale.
- In materia tributaria, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA viene ricondotta all'art. 5 d.lgs. 74/2000; l'eventuale questione sulla confisca del profitto può però restare non esaminata quando il giudice definisce il solo regime impugnatorio.
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