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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06330/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con l'unico motivo deduceva il vizio di motivazione, sostenendo che non vi fosse prova sufficiente per l'affermazione di responsabilità e chiedendo, in sostanza, una diversa valutazione del materiale probatorio in senso assolutorio. Nel ricorso veniva anche eccepita la prescrizione, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché il tempus commissi delicti è stato individuato nella data della dichiarazione di fallimento; applicando tale criterio, e tenendo conto degli effetti interruttivi, il termine prescrizionale non risultava maturato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la memoria difensiva fosse tardiva rispetto al termine di quindici giorni previsto per il procedimento camerale ex art. 611, comma 1, c.p.p.; ha inoltre osservato che il motivo di ricorso non introduceva vere censure di legittimità, ma si risolveva nella richiesta di un nuovo apprezzamento di merito, senza dedurre travisamento della prova. La doglianza sulla prescrizione è stata reputata infondata, poiché il termine decorreva dalla dichiarazione di fallimento e non risultava decorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Nel procedimento camerale la memoria difensiva deve essere depositata nel termine di quindici giorni prima dell'udienza, computati interi e liberi, con esclusione del dies a quo e del dies ad quem; oltre tale termine non deve essere considerata.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale

    La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta nelle sue componenti patrimoniale e documentale; la Cassazione non entra nel merito della responsabilità, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che si limiti a chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio, senza dedurre un effettivo vizio di legittimità o travisamento della prova, è inammissibile.
  • Nel procedimento camerale di legittimità, le memorie difensive devono essere depositate nel termine di quindici giorni prima dell'udienza, computato in modo completo e libero; il deposito tardivo non produce effetti.
  • In materia di bancarotta, ai fini della prescrizione il dies a quo può coincidere con la dichiarazione di fallimento quando essa costituisce il momento di consumazione del reato; la verifica del termine va poi compiuta tenendo conto delle eventuali cause interruttive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove l'impugnazione sia manifestamente infondata o proposta con colpa, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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