Cassazione Penale, Ordinanza n. 06326/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la sua responsabilità penale per i capi contestati. Il ricorso articolava un solo motivo, deducendo un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; tuttavia, secondo la Corte di cassazione, la censura era formulata in modo meramente assertivo e privo di specificità, quindi genericamente proposta.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della conferma di responsabilità per il capo A.
Norma incriminatrice richiamata come base della conferma di responsabilità per il capo B, nella forma aggravata indicata in sentenza.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi sia colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la compatibilità costituzionale della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità colposa del ricorso.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Richiamata per affermare che una doglianza formulata in termini del tutto assertivi è manifestamente generica.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata per il principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione consente di ravvisare profili di colpa ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in modo meramente assertivo, senza indicare specifiche ragioni di criticità della sentenza impugnata.
- La censura deve essere specifica e autosufficiente nei suoi contenuti essenziali; la mera riproposizione apodittica dell'errore denunciato non consente un valido sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se l'inammissibilità è connotata da colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La valutazione della colpa ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. può essere desunta dall'evidenza della inammissibilità dell'impugnazione.
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