Cassazione Penale, Ordinanza n. 06333/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la sua responsabilità penale per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la responsabilità le fosse stata attribuita senza riconoscerle la qualità di amministratore di fatto né di extraneus. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla bancarotta semplice, contestando l'affermazione di responsabilità e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio. Nella memoria difensiva è stata ribadita la fondatezza soprattutto del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva fondato la condanna su scritture contabili riferite al periodo in cui la ricorrente era amministratrice di diritto; quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato perché mirava solo a un diverso apprezzamento delle prove senza dedurre specifici travisamenti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 628 c.p. (bancarotta fraudolenta documentale)
La responsabilità è stata ritenuta insussistente nella doglianza difensiva perché riferita a scritture contabili del periodo in cui l'imputata era amministratrice di diritto, senza che la difesa avesse allegato la regolare tenuta delle stesse.
art. 217 l. fall. (bancarotta semplice)
La censura è stata giudicata infondata perché tendeva solo a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua e conforme a diritto, che valorizzava la prosecuzione dell'attività nonostante il patrimonio netto negativo.
art. 192 c.p.p.
È richiamato in via implicita il tema della valutazione delle prove e del travisamento probatorio: non basta prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio, occorrendo dedurre specifici vizi logici o travisamenti.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non coglie il fondamento effettivo della decisione di merito.
- In materia di bancarotta documentale, la responsabilità può essere affermata valorizzando la posizione di amministratore di diritto nel periodo cui si riferiscono le scritture contabili contestate, senza che sia necessario discutere la qualità di amministratore di fatto o di extraneus se la motivazione si fonda su quel diverso presupposto.
- La censura in cassazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio: per superare la decisione di merito occorre dedurre uno specifico travisamento della prova o un vizio giuridicamente rilevante della motivazione.
- La bancarotta semplice può essere ritenuta sussistente quando la motivazione di merito evidenzi la prosecuzione dell'attività in presenza di una situazione patrimoniale negativa, e la contestazione difensiva non fornisca elementi idonei a incrinare tale accertamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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