Cassazione Penale, Ordinanza n. 06332/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I due imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati contestati e aveva confermato la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, rideterminando la pena in senso più favorevole. I motivi dedotti riguardavano: 1) il preteso vizio di motivazione e la violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p. per il rigetto della richiesta di annullamento della sentenza di primo grado; 2) la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 c.p.p. e la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 495, comma 2, c.p.p.; 3) la mancata assunzione di una prova testimoniale indicata dalla difesa e il correlato vizio di motivazione; 4) il difetto di motivazione e il travisamento della prova in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione; 5) il difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tutti i motivi in larga parte generici, non specifici o manifestamente infondati, osservando anche che alcuni rilievi si risolvevano in una ricostruzione alternativa del fatto, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente inammissibili, al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva mantenuto ferma la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e aveva dichiarato estinti per prescrizione gli altri reati, è rimasta quindi intatta.
Norme richiamate
la violazione del divieto per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta di compiere atti del procedimento comporta la nullità delle decisioni pronunciate e l'inefficacia delle ulteriori attività processuali.
la violazione del divieto per il giudice ricusato di pronunciare sentenza determina nullità solo se la ricusazione è successivamente accolta, non se è rigettata o dichiarata inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
i vizi di motivazione non sono deducibili con riferimento a questioni di diritto; in tali casi va denunciata la violazione di legge.
richiamato dai ricorrenti a sostegno di una dedotta nullità processuale, ritenuta però infondata.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta nullità, ma senza esito favorevole.
disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; il motivo è stato dichiarato generico perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
la dedotta mancata assunzione della prova decisiva è stata ritenuta non specificamente prospettata, anche perché non risultava la rituale richiesta della prova in primo grado.
criteri per la commisurazione della pena e la valutazione del diniego delle attenuanti generiche; la motivazione sul punto è stata ritenuta congrua e logica.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
l'avviso di fissazione dell'udienza con indicazione della causa di inammissibilità preliminarmente ravvisata non vincola il collegio, avendo valore solo orientativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi che denunciano vizi di motivazione devono confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già formulate in appello, o la trascrizione di atti difensivi, non basta a fondare un motivo ammissibile.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per contestare questioni di diritto: quando si assume che la decisione sia giuridicamente errata, la doglianza va incanalata come violazione di legge e non come vizio motivazionale.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello o di assunzione di prove decisive deve essere specifica e deve misurarsi con la motivazione del provvedimento che la ha disattesa; è insufficiente un rinvio generico a consulenze o documenti non adeguatamente introdotti e valorizzati nei gradi di merito.
- La censura di travisamento della prova non può tradursi in una ricostruzione alternativa dei fatti, perché la Corte di cassazione non è giudice del fatto; è necessario indicare un effettivo errore percettivo o valutativo rilevante ai fini della decisione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, in modo congruo e non illogico, degli elementi ex art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, essendo insindacabile in cassazione la mera richiesta di un diverso apprezzamento del merito.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile, la condanna alla Cassa delle ammende presuppone la rilevazione di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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