Cassazione Penale, Ordinanza n. 06327/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la sua conoscenza, o comunque conoscibilità, dello stato di dissesto della società fallita e nel ritenere la consapevolezza dell'idoneità della condotta a incidere negativamente sulla solidità patrimoniale della fallita. In sostanza, i motivi miravano a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio rispetto a quella svolta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non denunciassero un effettivo travisamento della prova, ma si risolvessero nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, già congruamente e non manifestamente illogicamente esaminato dalla Corte di merito. Per tale ragione ha confermato gli effetti della condanna e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Non citato espressamente nel testo, ma la decisione richiama il tema della valutazione della prova e della congruità del ragionamento probatorio dei giudici di merito, non sindacabile in cassazione se non manifestamente illogico; tuttavia il testo fornito cita solo pronunce di legittimità sul punto, non la norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, quando la doglianza sia solo formalmente prospettata come vizio di motivazione o travisamento della prova.
- Il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente individua un effettivo errore percettivo o una decisiva alterazione del contenuto probatorio; non basta contrapporre una lettura alternativa degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando risulti congrua e non manifestamente illogica, anche con riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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