Cassazione Civile, Ordinanza n. 12816/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attori)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta davanti al Tribunale per alcuni immobili siti in Palermo, di proprietà di diversi convenuti. I convenuti reagivano chiedendo in riconvenzionale la demolizione di manufatti abusivi e la restituzione dell'area occupata; interveniva anche un creditore pignoratizio di una delle proprietarie. Il Tribunale rigettava la domanda di usucapione. In appello, i soccombenti censuravano la decisione di primo grado deducendo, in sostanza, che il Tribunale aveva erroneamente dichiarato la decadenza dalla prova testimoniale già ammessa e assunta, con conseguente rigetto della domanda per difetto di prova del possesso utile all'usucapione. La Corte d'appello dichiarava però inammissibile l'appello principale per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., ritenendo che la censura fosse solo processuale e non accompagnata da conclusioni di merito, e dichiarava inefficace l'appello incidentale dei convenuti perché tardivo. Nel ricorso per cassazione, i soccombenti in appello denunciavano l'erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. e, correlativamente, degli artt. 121, 156, 104 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la loro impugnazione mirava a contestare proprio l'errore processuale del primo giudice, che aveva prima ammesso la prova e poi, in sentenza, ritenuto maturata la decadenza. I controricorrenti proponevano a loro volta ricorso incidentale contro la dichiarata inefficacia del loro appello incidentale, deducendo errori sugli artt. 325, 326, 333, 334 e 343 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale. Ha ritenuto infondata la dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale, chiarendo che, quando la sentenza di primo grado rigetta una domanda perché considera inutilizzabile l'unica prova decisiva per effetto di una decadenza processuale, l'impugnazione della statuizione sulla prova vale comunque come volontà di proseguire il giudizio e implica la riproposizione della domanda nel merito; pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare la causa nel merito, se avesse ritenuto erronea la decisione sulla decadenza. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito, poiché la cassazione della statuizione sull'inammissibilità dell'appello principale travolgeva anche la dipendente declaratoria di inefficacia dell'appello incidentale tardivo.
Norme richiamate
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
indicato quale disciplina intertemporale applicabile alla trattazione
norma invocata in relazione alla decadenza dalla prova testimoniale; la Corte osserva che la versione risultante dalla l. n. 69/2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009
l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni della sentenza impugnata; tuttavia, quando si contesta la statuizione processuale che ha impedito l'esame del merito, la censura sulla prova può bastare a far riaprire il giudizio di merito
richiamato nel motivo principale come norma asseritamente violata per effetto della decisione sulla domanda
richiamato nel motivo principale nel quadro della censura procedurale
richiamato nel motivo principale nel quadro della censura procedurale
esclusa l'applicabilità perché si tratta di causa scindibile tra diversi proprietari di beni distinti
ritenuta la norma applicabile alla causa scindibile, poiché le posizioni dei diversi proprietari sono autonome
richiamato con riferimento al termine breve per impugnare
la declaratoria di inefficacia dell'appello incidentale tardivo è dipendente dalla sorte dell'appello principale
richiamato nel motivo incidentale per sostenere la tempestività dell'impugnazione
richiamato nel motivo incidentale in tema di appello incidentale
richiamato nel motivo incidentale in tema di termine per la comparsa di risposta
la fattispecie non rientra tra i casi di rimessione al primo giudice
la fattispecie non rientra tra i casi di rimessione al primo giudice
la cassazione della statuizione principale estende i suoi effetti alla statuizione dipendente sull'inefficacia dell'appello incidentale
il ricorso deve contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata
il ricorso deve indicare specificamente l'atto su cui si fonda
richiamato solo indirettamente nella parte sulla prova, quale regola generale dell'onere probatorio
art. 104 disp. att. c.p.c. (testo modificato dalla l. n. 69/2009)
la Corte precisa che la versione successiva alla modifica non si applica ai giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009
Massime di principio
- Quando l'appello censura la statuizione di primo grado che ha reso inutilizzabile l'unica prova decisiva della domanda, l'impugnazione non può essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità solo perché non sviluppa conclusioni di merito: la contestazione della preclusione probatoria implica anche la riproposizione della pretesa sostanziale.
- Nel giudizio di appello, l'art. 342 c.p.c. richiede la chiara individuazione delle parti della decisione contestate e delle ragioni della critica, ma tale requisito va valutato in concreto in rapporto alla struttura della sentenza impugnata e all'effettivo oggetto della censura.
- Se il giudice di primo grado rigetta la domanda per una questione processuale sulla prova e non ricorre un'ipotesi di rimessione al primo giudice, il giudice di appello, ove ritenga erronea la statuizione processuale, deve decidere anche nel merito della domanda.
- In una causa scindibile che coinvolge più proprietari autonomi di beni distinti, la mancata partecipazione di tutti i soggetti al grado di impugnazione non determina necessariamente litisconsorzio necessario.
- La cassazione della statuizione principale travolge le statuizioni dipendenti della sentenza, comprese quelle sull'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva, quando queste ultime ne costituiscano un effetto consequenziale.
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