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Sentenza

Sentenza del 22/12/2020 n. 36915 - Corte di Cassazione

Accertamento - Procedimento penale - Presunzioni tributarie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente deduceva: 1) violazione del principio che le presunzioni tributarie non possono costituire prova piena nel processo penale; critica alla motivazione d'appello per aver fatto leva su presunzioni tipiche del processo tributario senza riscontri probatori idonei a dimostrare il dolo specifico dell'imputato (consapevolezza/partecipazione alla frode carosello); 2) errata esclusione dell'applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' (art. 131‑bis c.p.), sostenendo che l'attenuante ad effetto speciale prevista per il ravvedimento avrebbe dovuto consentire la non punibilita' o una piu' ampia riduzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e completa la motivazione dei giudici di merito che avevano valutato, oltre alle presunzioni fiscali, altri elementi probatori di riscontro (assenza di struttura operativa della presunta cedente, sproporzione delle prestazioni, mancati adempimenti fiscali, mancanza di prove documentali/ testimoniali sull'esecuzione delle prestazioni). Confermata la responsabilita' ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 74/2000 per l'utilizzo della fattura ritenuta inesistente; la riduzione prevista dall'attenuante speciale (art.13 D.Lgs. 74/2000) e' stata applicata ma, considerata la necessita' di computare l'effetto speciale ai fini del massimale, la Corte ha condiviso l'esclusione dell'operativita' dell'art.131‑bis c.p. nel caso concreto. Il ricorrente e' condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. (La sentenza di merito aveva inflitto reclusione di mesi sei con attenuanti generiche; l'importo fatturato contestato era €37.994.)

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2

    Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: si consuma con la presentazione della dichiarazione contenente elementi passivi fittizi; richiede dolo specifico (finalita' evasiva) ma e' reato di pericolo e di mera condotta; il dolo specifico deve sussistere al momento della presentazione della dichiarazione; il dolo eventuale puo' essere compatibile se costituisce accettazione del rischio.

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 8

    Sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con dolo specifico volto a consentire a terzi l'evasione; per la condanna occorre prova del fine di favorire l'evasione (anche se non e' necessario che l'evasione si concretizzi).

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 13 (comma 1 bis / art.13 bis)

    Prevede attenuante speciale (diminuzione fino alla meta' delle sanzioni) quando il contribuente estingue i debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento; ha effetto speciale nel calcolo della cornice edittale ai fini dell'art.131‑bis c.p.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54, comma 2

    Regole probatorie in materia IVA: l'Amministrazione puo' produrre elementi e indizi idonei ad integrare presunzioni semplici che dimostrino la fittizieta' delle fatture; tali elementi, se seri, precisi e concordanti, spostano sull'operatore l'onere di provare l'effettivita' dell'operazione.

  • Codice di procedura penale, articolo 192, comma 2

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti per poter fondare le inferenze del giudice penale; limite alla forza probatoria degli indizi.

  • Codice di procedura penale, articolo 606 (lett. b) ed e))

    Motivi di impugnazione in cassazione richiamati dal ricorrente (violazione/erronea applicazione di norme e contraddittorieta' di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi generici e riproduttivi dell'appello e quindi inammissibili.

  • Codice penale, articolo 131‑bis

    Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto: applicabile solo entro specifici limiti edittali (massimo fino a 5 anni) e con esclusione, ai fini del calcolo, delle circostanze ordinarie salvo quelle di specie diversa e quelle ad effetto speciale; la giurisprudenza ha chiarito i criteri per valutare modalita', esiguita' del danno e non abitualita'.

  • Codice penale, articolo 23, comma 1

    Minimo assoluto di pena detentiva (15 giorni) invocato dalla Corte Costituzionale per argomentare l'operativita' dell'art.131‑bis in casi di minima offensivita'; la Corte di Cassazione ha precisato che la pronuncia costituzionale non estende automaticamente la tutela ai reati con minimo edittale diverso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.156/2020

    Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della preclusione assoluta dell'art.131‑bis per reati con massimo superiore a 5 anni quando il legislatore non abbia previsto un minimo edittale (operativita' del minimo assoluto di 15 giorni), ma la Cassazione ha ritenuto la pronuncia non estensibile automaticamente al caso di reati con minimo edittale specifico (es. minimo 1 anno e 6 mesi).

Massime di principio

  • Nel processo penale le presunzioni tributarie possono avere solo valore indiziario: non bastano da sole per una condanna, devono essere supportate da altri elementi probatori o altre presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare gli elementi di fatto della frode carosello (natura 'cartiera' del cedente, mancato versamento IVA, elementi oggettivi che pongano sull'avviso un imprenditore medio); tali elementi possono essere dedotti anche per presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
  • Una volta assolto tale onere probatorio, grava sul contribuente l'onere di provare in concreto l'effettiva esistenza dell'operazione e la propria buona fede (diligenza), ma ciò non equivale per il giudice penale a un'inversione dell'onere della prova.
  • Per i reati di uso/ emissione di fatture inesistenti il dolo specifico (finalita' evasiva) deve sussistere al momento della presentazione della dichiarazione; tuttavia il dolo eventuale e' compatibile quando costituisce accettazione lucida del rischio dell'evento evasivo.
  • Le presunzioni e gli indizi fiscali devono essere valutati criticamente e in relazione all'intero compendio probatorio dal giudice penale: l'assenza di documenti, la sproporzione delle prestazioni, la mancata struttura operativa del fornitore e il mancato pagamento d'imposte sono elementi che rafforzano l'indizio di fittizieta'.
  • Sull'applicabilita' dell'art.131‑bis c.p.: occorre verificare la cornice edittale calcolata anche alla luce di circostanze ad effetto speciale (attenuanti che riducono la pena oltre un terzo); la mera esistenza di un'attenuante speciale non garantisce automaticamente la non punibilita', poiche' talune riduzioni possono essere computate ai fini del massimale impedendo l'operativita' dell'esimente.

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