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Sentenza

Sentenza del 22/12/2020 n. 1510 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sul reddito - studi di settore - antieconomicità dell'attività - recupero di maggiore imposta - è sufficiente - prova contraria - spetta al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia, a seguito dell'applicazione degli studi di settore, rilevava una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dallo studio per l'anno 2007; non avendo il contribuente partecipato al contraddittorio, l'Ufficio notificava avviso di accertamento per maggiori ricavi pari a Euro 53.951,00 (IRPEF/IRES, IRAP, IVA). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che lo scostamento derivante dallo studio di settore non potesse di per sé costituire presunzione grave, precisa e concordante senza ulteriori concreti indizi. L'Agenzia impugnava sostenendo che gli studi di settore, specie ove sussistano elementi di antieconomicità dell'attività, costituiscono presunzioni idonee a fondare l'accertamento e che il contribuente non aveva fornito prova contraria.

La decisione

La Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo errata la decisione della CTP. Ha affermato che la determinazione del reddito mediante studi di settore, soprattutto dopo l'instaurazione del contraddittorio, integra presunzioni legali che possono da sole fondare l'accertamento, fermo restando il diritto del contribuente di fornire prova contraria. Nel caso di specie il contribuente non ha fornito prove contrarie e anzi è emersa una gestione antieconomica (perdite nel 2006 e 2008 con modesto utile nel 2007), elemento che rafforza la legittimità dell'accertamento; pertanto l'accertamento per maggiori ricavi è stato ritenuto legittimo. La Commissione ha compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    art. 39, c.1, lett. d) D.P.R. 600/1973 (accertamento analitico-induttivo su presunzioni)

    Consente all'Amministrazione di fondare l'accertamento su presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti; gli studi di settore possono costituire tali presunzioni per giustificare un accertamento analitico-induttivo.

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 25525/2020

    ordinanza n. 25525 del 12 novembre 2020

    La determinazione del reddito mediante studi di settore, dopo il contraddittorio, integra presunzioni legali che possono da sole fondare l'accertamento tributario; resta però la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria sia in sede amministrativa sia contenziosa.

  • Principio giurisprudenziale sull'antieconomicità

    L'emersione di elementi di antieconomicità dell'attività (gestione ripetutamente in perdita o incongrua rispetto al settore) è un elemento che la Commissione deve valutare e che rafforza la legittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore quando il contribuente non fornisce prova contraria.

Massime di principio

  • Gli studi di settore, soprattutto dopo l'instaurazione del contraddittorio, possono essere considerati presunzioni idonee a fondare un accertamento tributario se risultano gravi, precisi e concordanti.
  • Il contribuente ha l'onere di contrastare l'accertamento fornendo prova contraria adeguata sia in sede amministrativa (contraddittorio) sia in sede contenziosa; la mancata partecipazione al contraddittorio indebolisce significativamente la sua posizione.
  • La rilevazione di comportamenti antieconomici o di perdite reiterate è un elemento rafforzativo per l'Amministrazione e deve essere concretamente valutato dal giudice tributario.
  • Se il contribuente fornisce documentazione, spiegazioni plausibili o elementi che giustifichino lo scostamento rispetto allo studio di settore (es. eventi non ricorrenti, investimenti, variazioni di mercato documentabili), l'accertamento può essere superato; senza tali elementi l'accertamento basato sugli studi tende a reggere.
  • In sede di impugnazione, il giudice deve 'confrontarsi' esplicitamente con l'antieconomicità e con eventuali prove contrarie fornite: l'assenza di tale confronto può costituire motivo di riforma o conferma dell'atto a seconda della completezza della valutazione.

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