Sentenza del 22/12/2020 n. 767 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di 24 avvisi di accertamento catastali con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato le denunce di variazione Docfa di unità immobiliari appartenenti ad A*** Spa, riclassificando le unità dalla categoria E/9 alla D/7 e modificando la relativa rendita. L'Amministrazione sosteneva che l'attività svolta dalla società fosse commerciale giustificando la classificazione D/7; la società contribuente eccepiva che si trattava di infrastrutture realizzate e utilizzate per l'erogazione di un servizio pubblico (gestione acquedottistica e depurazione) e quindi da censire in categoria E/9.
La decisione
La Commissione ha rigettato gli appelli dell'Agenzia delle Entrate, confermando le sentenze di primo grado che avevano accolto i ricorsi di A*** Spa. Il Collegio ha ritenuto che le unità immobiliari (centrali di prelevamento, potabilizzazione, sollevamento; torre piezometrica; autoclavi; serbatoi; impianti di depurazione; vasche di prima pioggia) siano infrastrutture destinate all'erogazione di un servizio pubblico essenziale svolto in regime 'in house providing' e pertanto vanno censite nella categoria E/9. L'Agenzia non ha fornito una motivazione convincente per assoggettare tali opere alla D/7. L'Agenzia è stata condannata alle spese di grado, fissate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Classificazione catastale (categorie E/9 e D/7)
La Commissione interpreta che le infrastrutture realizzate e utilizzate per l'erogazione di un servizio pubblico essenziale devono essere censite nella categoria E/9 (beni del demanio o del patrimonio destinati a servizi pubblici), mentre la D/7 (fabbriche e opifici) è propria di attività industriale privata. La natura pubblica del servizio e la gestione in house orientano verso E/9.
Cassazione, sentenza n. 3358/2015
La Corte di Cassazione ha annullato una pronuncia che aveva riclassificato impianti di depurazione da E/9 a D/7, decidendo nel merito a favore del contribuente e confermando che impianti di depurazione usati per servizi pubblici rientrano in E/9. Il Collegio richiama questo precedente come conferma del principio applicato.
Precedente Commissione sentenza 841/2015 (sez. 31)
La sentenza di questa Commissione aveva già espresso l'orientamento secondo cui è ingiusto equiparare, come fa l'Amministrazione, impianti pubblici (es. depuratori) a categorie proprie di attività privata (D/1 o simili). Il Collegio condivide tale analisi e la applica al caso in esame.
Principio di soccombenza (spese di giudizio)
Applicazione del principio secondo cui la parte soccombente in sede d'appello (l'Amministrazione) è condannata a rifondere le spese processuali della controparte, liquidate forfettariamente dall'organo giudicante.
Massime di principio
- Le opere infrastrutturali destinate all'erogazione di servizi pubblici essenziali (acquedotto, fognatura, depurazione) devono essere valutate primariamente in base alla loro funzione pubblica e non alla presenza di canoni o tariffe pagati dagli utenti.
- La gestione 'in house providing' o la partecipazione pubblica societaria rafforza l'argomentazione per la classificazione in categoria E (beni destinati a servizi pubblici) piuttosto che in categorie industriali D, salvo prova contraria consistente e specifica dell'effettiva natura commerciale/industriale dell'attività.
- La semplice riscossione di tariffe o canoni non trasforma automaticamente un servizio in attività commerciale ai fini catastali; conta la normativa di settore, la programmazione e il controllo pubblico sull'attività.
- Precedenti giurisprudenziali della Cassazione e delle Commissioni tributarie su casi analoghi sono rilevanti e possono orientare la classificazione catastale in favore del contribuente quando si tratti di infrastrutture pubbliche.
- L'Amministrazione deve fornire motivazioni dettagliate e coerenti per giustificare una riclassificazione da E a D; l'assenza di adeguata motivazione porta al rigetto dell'accertamento.
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