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Sentenza

Sentenza del 22/12/2020 n. 1499 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia fiscale relativa ad avvisi di accertamento emessi nei confronti della società E. e dei suoi soci per presunte fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dal fornitore E.C. 2001 nel periodo 2003-2006. L'Amministrazione, sulla base del PVC della Guardia di Finanza e degli accertamenti svolti, ha ritenuto le operazioni fittizie e ha riaddebbitato imponibili e IVA/IRAP; la società e i soci hanno impugnato. In primo grado i ricorsi sono stati accolti per mancata allegazione del PVC; la CTR ha però ribaltato accogliendo l'appello dell'Ufficio. La Cassazione ha cassato e rinviato alla CTR per omesso esame della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante (S.M.), rilevando che la sentenza penale non vincola automaticamente il giudizio tributario ma deve essere esaminata. In sede di rinvio la CTR ha riesaminato gli atti e ha confermato gli accertamenti ritenendo che: i fatti e gli indizi raccolti (assenza di struttura del fornitore, genericità delle fatture, modalità di pagamento e dichiarazioni del titolare fornitore) costituiscono presunzioni chiare e concordanti di fittizietà; la sentenza penale e le testimonianze non hanno valore decisivo nel processo tributario (limitazione della prova testimoniale) e non neutralizzano le presunzioni dell'Ufficio; incombe sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni con elementi documentali idonei oltre le sole fatture e la contabilità formale.

La decisione

La Sezione VI della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna, in esito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha respinto il ricorso della società E. s.a.s. e dei sig.ri S.F. e S.M. e ha confermato gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate. La CTR ha ritenuto irrilevante l'assoluzione penale ai fini di un automatismo di giudicato nel processo tributario e, pur valutandola, l'ha ritenuta insufficiente a superare le presunzioni di fittizietà fondate sugli elementi indiziari raccolti; ha inoltre affermato che la prova testimoniale, nel processo tributario, non può reggere come prova principale. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    Riferimento ai fatti pacifici e non contestati: invocato in relazione all'istruttoria di primo grado e all'accertamento dei fatti accettati nelle pronunce penali; la Corte ha però dichiarato inammissibile il motivo con cui era stato lamentato il mancato richiamo all'art. 167.

  • art. 23 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato per il termine entro cui l'Ufficio si è costituito nel giudizio tributario; norma processuale che disciplina i termini di costituzione delle parti.

  • art. 7 D.Lgs. 546/1992

    Prevede limitazioni alla prova testimoniale nel processo tributario; la CTR ha richiamato tale norma per escludere che le deposizioni testimoniali del processo penale possano avere pieno valore probatorio nel giudizio tributario.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato per spiegare che l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario: la sentenza penale può essere valutata ma non impone automaticamente lo stesso esito nel giudizio fiscale.

  • art. 27 D.L. 137/2020

    Norma richiamata in relazione alle misure organizzative per il COVID-19 e alle modalità di svolgimento delle udienze (es. remoto); contesto procedurale dell'udienza nella quale la controversia è stata discussa.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato dalla parte in relazione alla transazione e alla rinuncia agli atti del giudizio; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo con cui si contestava tale circostanza.

  • art. 44 L. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 306 c.p.c. in ordine alla rinuncia agli atti: disciplina aspetti processuali della definizione e rinuncia degli atti nel processo tributario.

Massime di principio

  • La sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente e integralmente efficacia di giudicato nel processo tributario: il giudice tributario deve esaminare la decisione penale e valutarne la rilevanza nel diverso contesto probatorio, mantenendo autonomia di valutazione.
  • Nel processo tributario la prova testimoniale è fortemente limitata (art. 7 D.Lgs. 546/1992) e, pertanto, dichiarazioni rese in sede penale non possono costituire, da sole, prova risolutiva a fronte di presunzioni fondate dell'Amministrazione.
  • Se l'Amministrazione fornisce elementi indiziari, concordanti e ripetuti nel tempo (assenza di struttura del fornitore, genericità delle fatture, modalità di pagamento riconducibili a scambio di contante), l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni con documenti idonei e tracciabili (bolli di trasporto, contratti, prove di approvvigionamento del fornitore, bonifici bancari, evidenze di giacenze/inventario).
  • La correttezza formale della contabilità e l'esibizione delle fatture o di pagamenti tramite assegni non sono, di norma, sufficienti a superare le presunzioni di fittizietà; la prova richiesta deve essere sostanziale e specifica.
  • In caso di rinvio dalla Corte di Cassazione, il giudice di rinvio è limitato a riesaminare gli atti già in record e ad applicare i princìpi enunciati dalla Cassazione; non sono ammesse nuove domande o nuove prove salvo quanto espressamente indicato nella sentenza di cassazione.
  • Per resistere efficacemente ad accertamenti per fatture inesistenti, il contribuente deve organizzare prova documentale preventiva completa: tracciabilità dei pagamenti (preferibilmente bonifici), documenti di trasporto, contratti di fornitura, evidenze di acquisto del fornitore, registri di magazzino e ogni elemento esterno che colleghi realmente fornitore e cliente.

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