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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25549/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti avevano presentato un unico ricorso davanti alla CTP contro il silenzio-rifiuto formatosi sulle rispettive istanze di rimborso di imposte versate per il triennio 1990/92, invocando l’applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, relativo al rimborso/esenzione per i contribuenti delle zone della Sicilia colpite dal sisma del 1990. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo inammissibile il ricorso cumulativo proposto da più contribuenti non fondato su fatti storici identici e rilevando altresì la mancata produzione delle istanze di rimborso. La CTR aveva confermato, affermando che le singole posizioni non erano identiche perché in alcuni casi il rimborso riguardava solo IRPEF, in altri anche ILOR, e in alcuni solo alcuni degli anni previsti. In cassazione i contribuenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell’art. 103 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il cumulo era ammissibile perché le domande implicavano identiche questioni di diritto e che le differenze fattuali valorizzate dalla CTR erano irrilevanti ai fini dell’applicazione del litisconsorzio facoltativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che nel processo tributario, in mancanza di una disciplina specifica sul cumulo dei ricorsi, opera il rinvio all’art. 103 c.p.c. per effetto dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia di II grado della Sicilia, affinché riesamini la causa applicando il principio per cui è sufficiente, ai fini del cumulo, che le cause presentino identiche questioni giuridiche ovvero connessione per petitum e/o causa petendi, senza necessità di identità delle questioni di fatto.

Norme richiamate

  • art. 103 c.p.c.

    "connessione per l’oggetto o per il titolo"; "la decisione dipend[a], totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni"

    Nel processo tributario è applicabile il litisconsorzio facoltativo; il cumulo di più cause è ammissibile quando sussista connessione oggettiva o soggettiva, oppure quando la decisione dipenda da identiche questioni giuridiche, senza che sia necessaria anche l’identità delle questioni di fatto.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Il codice di procedura civile si applica al processo tributario in quanto compatibile, colmando il vuoto normativo sulla disciplina del cumulo dei ricorsi.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal precedente restrittivo come norma che impone uno specifico nesso tra atto impugnato e contestazione; la Corte, nel caso concreto, esclude che tale previsione imponga l’identità del fatto storico per ammettere il cumulo.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come fondamento del principio di ragionevole durata e di economia processuale, favorevole a un’interpretazione non formalistica delle norme processuali.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato insieme all’art. 111 Cost. a sostegno dell’esigenza di un processo di durata ragionevole e di una lettura delle regole processuali orientata alla decisione nel merito.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    Norma sostanziale di favore posta a base delle domande di rimborso dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, in assenza di una disciplina espressa sul cumulo, l’art. 103 c.p.c. si applica per effetto del rinvio dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, consentendo il ricorso cumulativo quando le controversie siano connesse per oggetto o titolo oppure dipendano da identiche questioni giuridiche.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo non è necessaria l’identità delle questioni di fatto: è sufficiente che la decisione dipenda dalla risoluzione di questioni giuridiche comuni.
  • In materia tributaria, una lettura eccessivamente formalistica delle regole sul cumulo deve essere evitata se contraria ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo; il giudice conserva comunque il potere di separare le cause cumulate quando il simultaneus processus divenga inefficiente.
  • La diversità delle singole posizioni fiscali non esclude di per sé la connessione processuale, se petitum e causa petendi rimangono comuni e la controversia ruota attorno alla medesima questione di diritto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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