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Sentenza

Sentenza del 06/03/2023 n. 6827 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. aveva chiesto il rimborso delle ritenute operate dall'Amministrazione sulle somme ricevute a seguito di una sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva dichiarato l'illegittimità della reiterazione di contratti a tempo determinato e aveva riconosciuto alla ricorrente un risarcimento pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. L'Agenzia aveva formato silenzio-rifiuto; i giudici di merito avevano respinto il ricorso sostenendo la natura reddituale o tassabile della somma. In cassazione A.A. deduceva che la somma era di natura risarcitoria (per perdita di chance derivante dall'illegittima precarizzazione) e non costituiva reddito imponibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio generale secondo cui sono tassabili le indennità che sostituiscono redditi, ma ha distinto i casi: ha ritenuto che il risarcimento ex D.Lgs. n.165/2001, art.36, comma 5, per la perdita di chance derivante dall'illegittima reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione abbia funzione esclusivamente risarcitoria e non sostitutiva della retribuzione. Pertanto tali somme non sono assoggettabili a tassazione ai sensi del D.P.R. n.917/1986, art.6, comma 1. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso di primo grado, annullando il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle entrate a rifondere le spese del giudizio di legittimità nella misura indicata (Euro 2.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 6

    art. 6, comma 1 e comma 2

    Art.6 comma 2 stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti; la Corte precisa però che la tassabilità riguarda le somme aventi funzione di reintegro del lucro cessante, non quelle aventi esclusiva funzione risarcitoria per perdita di chance.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36

    Prevede il divieto di stabilizzazione e il diritto al risarcimento del danno per la prestazione lavorativa resa in violazione delle norme imperative. La Corte interpreta il danno risarcibile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore e come risarcimento non assimilabile alla retribuzione, dunque non imponibile.

  • Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32

    Richiamata per i limiti e la misura del risarcimento stabiliti dalla normativa; la giurisprudenza precisa che, nei limiti di tale disciplina, l'onere probatorio può essere esonerato e la misura del risarcimento può essere parametrata a mensilità ma con natura risarcitoria.

  • Codice civile, art. 1223

    Richiama il principio secondo cui il risarcimento deve essere commisurato al danno e indica l'onere della prova: la giurisprudenza ha comunque affermato che, nel caso di abuso dei contratti a termine nella PA, il lavoratore può essere esonerato dall'onere probatorio in certe situazioni.

Massime di principio

  • SommE risarcitorie che hanno la funzione di reintegrare perdite effettive di reddito (lucro cessante) sono imponibili ai sensi del TUIR; occorre valutare la funzione della somma, non la sua denominazione o il riferimento al numero di mensilità.
  • I risarcimenti ex D.Lgs. n.165/2001, art.36, comma 5, riconosciuti per perdita di chance dovuta all'illegittima reiterazione di contratti a termine nella PA sono da considerarsi di natura esclusivamente risarcitoria e non sostitutiva della retribuzione, quindi non imponibili.
  • Quando una sentenza liquidando il danno fa riferimento a un numero di mensilità, è necessario accertare se la liquidazione abbia natura compensativa della retribuzione (tassabile) oppure risarcitoria per perdita di chance (non tassabile).
  • In controversie fiscali relative a rimborsi per somme percepite da giudici del lavoro, è utile produrre e far emergere la motivazione del giudice del lavoro circa la natura del danno (perdita di chance vs lucro cessante) per influire sulla qualificazione fiscale.
  • In caso di dubbio interpretativo consolidato nella giurisprudenza, i costi dei gradi di merito possono essere compensati; tuttavia l'Amministrazione finanziaria può essere condannata alle spese del giudizio di cassazione se soccombente.

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