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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30918/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente, che lamentava di essere stata illegittimamente demansionata dalla posizione iniziale di team leader a mansioni via via diverse e inferiori (servizi generali e poi call center). La Corte d'appello di Milano ha ritenuto il demansionamento illegittimo, ha ordinato il ripristino delle mansioni precedenti e ha condannato la società al risarcimento del danno professionale, quantificato nel 10% dell'ultima retribuzione globale di fatto per il periodo compreso tra il demansionamento e il ripristino. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di documenti e allegazioni, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato elementi decisivi relativi alla riorganizzazione aziendale; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2103 c.c. e 41 Cost., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare solo l'esistenza di una crisi/riorganizzazione aziendale, la razionalizzazione delle posizioni organizzative e l'incidenza concreta sulla posizione della lavoratrice. La controricorrente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi congiuntamente infondati, osservando che le censure erano formulate in modo generico, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, e che la doglianza di omesso esame non riguardava un fatto storico decisivo ma questioni e argomentazioni. Ha inoltre escluso la configurabilità di una violazione di legge, evidenziando che le doglianze miravano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Ha quindi confermato la statuizione di illegittimità del demansionamento e le conseguenti condanne alle spese, con distrazione al difensore antistatario e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    In caso di allegato demansionamento professionale, il datore di lavoro deve provare l'esatto adempimento dei poteri imprenditoriali e, in particolare, l'effettività e necessità della riorganizzazione aziendale nonché la sua incidenza sulla posizione del lavoratore; inoltre deve dimostrare l'inesistenza di posti equivalenti disponibili all'interno dell'organizzazione.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica e riorganizzazione dell'impresa, ma la Corte non ne accoglie la lettura perché il motivo mira solo a rivalutare fatti e prove.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico, preciso e decisivo, non rispetto a questioni, argomentazioni o valutazioni istruttorie.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di riesame del merito o delle prove; la censura deve colpire un errore di diritto o un omesso esame di un fatto storico decisivo, non una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • In tema di demansionamento, quando il lavoratore allega l'inesatto adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2103 c.c., grava sul datore di lavoro l'onere di provare la concreta necessità organizzativa della modifica delle mansioni e l'assenza di posizioni equivalenti disponibili.
  • La libertà organizzativa dell'impresa non esonera il datore dall'onere di dimostrare che la riorganizzazione sia reale, necessaria e causalmente idonea a giustificare l'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori o diverse.
  • Il vizio di omesso esame non ricorre se il ricorrente denuncia soltanto la mancata valorizzazione di documenti o argomenti difensivi, senza individuare un fatto storico decisivo trascurato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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