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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37166/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società esercente riparazioni meccaniche di autoveicoli e i suoi due soci hanno impugnato tre avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2011, con recupero di maggiori ricavi in capo alla società, maggiore IVA e IRAP, e maggiore IRPEF per trasparenza in capo ai soci. L'accertamento seguiva una verifica fiscale che aveva rilevato incongruenze contabili, tra cui l'andamento anomalo della gestione e la presenza di finanziamenti soci infruttiferi ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati. In appello la CTR aveva confermato l'uso della metodologia analitico-induttiva, ritenendo non provata l'effettiva erogazione dei finanziamenti soci e inattendibile la contabilità. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto, con due motivi, assenza di motivazione e omesso esame di documenti decisivi: da un lato, il prospetto prodotto per contestare la percentuale di sconto applicata sui pezzi di ricambio e l'adeguatezza del campione utilizzato dall'Ufficio; dall'altro, assegni bancari emessi dal terzo indicato come finanziatore e mastrini contabili, che avrebbero dimostrato la correttezza dei finanziamenti soci e dei saldi contabili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui denunciava una nullità per travisamento della prova, osservando che i ricorrenti miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, riservata al giudice di merito; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sull'omesso esame del documento, perché l'omesso esame di documenti o deduzioni difensive non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., specie in presenza di doppia conforme. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla dedotta motivazione apparente, poiché la CTR aveva dato una motivazione congrua, e inammissibile quanto al vizio motivazionale per effetto della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. I contribuenti sono stati condannati alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente, nel caso di contabilità inattendibile e presenza di elementi indiziari gravi, l'accertamento analitico-induttivo dei ricavi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del vizio processuale effettivamente configurabile; non basta una critica alla valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile nei limiti stretti previsti dalla giurisprudenza, non potendo essere usato per contestare la valutazione di documenti o una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    Il travisamento della prova può rilevare solo quando una risultanza istruttoria decisiva sia stata posta a base della decisione in modo incompatibile con il suo effettivo contenuto o sia stata ignorata pur emergendo dagli atti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La presenza di doppia conforme preclude la censura in cassazione del vizio motivazionale nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di travisamento della prova non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, perché la ricostruzione del fatto resta riservata al giudice di merito.
  • L'omesso esame di documenti o di deduzioni difensive non coincide automaticamente con l'omesso esame di un fatto decisivo e non consente, di regola, di rimettere in discussione l'apprezzamento del merito.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi realmente o sia meramente apparente; non è sufficiente che la parte la ritenga illogica o non condivisibile.
  • In presenza di doppia conforme, la censura sul vizio motivazionale è ulteriormente limitata dalle preclusioni processuali previste dall'art. 348-ter c.p.c.
  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità presenti elementi di inattendibilità e il quadro indiziario sia coerente e convergente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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